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Semplificazione dell’attività amministrativa


L'art.14 legge 241/90 ha introdotto alcuni istituti della semplificazione quali: la conferenza di servizi e gli accordi tra amministrazioni, la previsione dei termini entro i quali acquisire pareri e valutazione tecniche, l’autocertificazione, il silenzio assenso, la DIA.
Il legislatore pare dare prevalenza ai principi di economicità e efficacia dell’attività amministrativa, spesso a spese della sua legittimità (anche i più recenti d.d.l. di riforma vanno in questo senso, parificando il principio di legittimità agli altri). La volontà di rendere più celeri i procedimenti infatti può, paradossalmente, sacrificare i diritti dei cittadini: La disciplina del silenzio assenso, che non porta all’emanazione di alcun atto concreto, rende impossibile la sua impugnazione da parte del terzo contrario al silenzio, e anche da parte del silenzio illegittimo.
Pareri - manifestazioni di giudizio con funzione consultiva atta a formare la volontà della PA: per questo motivo a loro mancata acquisizione non è sanabile; possono essere obbligatori non vincolanti (motivare la difformità), obbligatori vincolanti (vanificano la discrezionalità della PA; unico esempio di parere impugnabile, in quanto ultimo atto procedimentale), pareri facoltativi (non devono essere aggravamento del procedimento). I pareri obbligatori vanno resi entro 45 giorni, interrotti solo una volta per acquisire ulteriore documentazione, poi resi entro 15 giorni. In mancanza del parere obbligatori, la PA può procedere indipendentemente o richiedere a ente equipollente tipo università. Non può invece prescindere dalla VIA e da valutazioni tecniche analoghe.

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