Skip to content

I beni pubblici e la PA


La PA utilizza i beni di cui dispone per realizzare finalità e interessi pubblici. La distinzione tra beni demaniali e beni patrimoniali è contenuta nel Codice Civile.

- I beni patrimoniali si distinguono in beni disponibili (sottoposti allo stesso regime giuridico di quelli privati, ma vendibili soltanto con metodo dell’asta pubblica o, per motivi particolari, con la licitazione, anche se la più recente legislazione prevede procedure particolari per la vendita di beni del patrimonio) e beni indisponibili (sottoposti a trattamento differente). I beni indisponibili sono assimilati a beni demaniali: sono inusucapibili, non commerciabili, inespropriabili.

- I beni demaniali possono appartenere solo a Enti Pubblici Territoriali (escluse quindi le Comunità montane e le Unioni di comuni). I beni demaniali assolvono al fine pubblico in modo diverso dai beni indisponibili: questi sono strumentali al fine perseguito; se cessa il loro uso, cessa l’indisponibilità del bene. Nel caso dei beni demaniali, ciò non accade mai: il bene demaniale assolve alla funzione pubblica per il solo fatto di esistere. Il suo mancato uso non gli fa perdere la demanialità.
Beni demaniali: sono previsti dal Codice civile e da leggi speciali; a volte sono contenuti in elenchi di beni indisponibili (ad esempio, le miniere: tali beni dovrebbero perdere la loro demanialità solo in caso di esaurimento).
Esiste un demanio necessario: comprende i beni naturali solo di Stato e Regioni (beni del demanio idrico e marittimo che possono appartenere solo a Regioni o Stato) e artificiali (mobili e immobili: demanio militare) che possono solo essere di proprietà pubblica: il lido marino, le roccaforti della difesa (compresi navi e aerei da guerra), la spiaggia (che è concessa in sfruttamento perché si ritiene sia una finalità pubblica. Il titolare del diritto di sfruttamento vanta un diritto soggettivo nei confronti dei privati, ma solo un interesse legittimo nei confronti della PA).
Il demanio eventuale (o accidentale) comprende quei beni che possono appartenere anche ai privati. (strade, autostrade, aeroporti, universalità di mobili) Questi beni sono utilizzati, per il Sandulli, in due modi: l’uso comune e l’uso particolare, che è sottoposto a concessione (diviso a sua volta in uso speciale ed uso esclusivo) Un esempio sono le strade demaniali: la circolazione è uso comune; l’uso che ne fanno certe attività è esclusivo (benzinai, sotto pagamento della Cosap); il pedaggio autostradale è speciale. La strada non più utilizzata perde automaticamente la sua demanialità: i relativi provvedimenti di sdemanializzazione sotto solo atti dichiarativi di accertamento. La conseguenza giuridica è che tali strade sarebbero usucapibili.
Differenze tra diversi tipi di strade: le strade vicinali: sono le strade sterrate di campagna che attraversano proprietà agricole coltivate; hanno la caratteristica di avere uno sbocco su via pubblica da entrambi i lati. Non si possono chiudere al pubblico, e i proprietari hanno l’obbligo di mantenerle in buon uso. La strada privata: tratto di strada che si diparte dalla via principale per raggiungere l’abitazione. Strada interpoderale: attraversa i poderi ma non ha due sbocchi come la vicinale. Potrebbe essere chiusa al traffico ( in campagna hanno sovente una sbarra).

- Beni del patrimonio indisponibile: (foreste, miniere, cave, torbiere, cose di interesse storico, archeologico, paleontologico, arredi, edifici) nascono come beni privati ed hanno la caratteristica di essere produttivi: fauna, flora, cave, torbiere. Per quanto riguarda cave e torbiere, se il privato non le sfrutta, sono sottratte a favore della Regione che le concede in uso.
L’estinzione della proprietà indisponibile avviene secondo il disposto del Codice Civile, nonché da estinzione fisica del bene, e da non utilizzo da parte dell’ente.
- Acque pubbliche: in passato erano distinte tra acque pubbliche e private; Oggi sono considerate tutte pubbliche: il loro sfruttamento è subordinato a concessione . Le controversie in materia sono competenza di Tribunali speciali (i Tribunali regionali delle acque pubbliche), con sede presso le Corti d’Appello.

L’amministrazione dei beni immobili dello Stato spetta al ministero delle finanze, ad eccezione del demanio marittimo (min navigazione) e idrico (lavori pubblici). La gestione spetta all’ente affidatario. Sono inventariati dal min finanze. Saranno in futuro amministrati dall’agenzia del demanio; la gestione e la valorizzazione e l’alienazione saranno curati dalla Patrimonio spa e Infrastrutture spa.

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.