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Il rito nella Legge 241/1990


IL RITO: è celere e simile a quello dell’accesso. E si articola in due fasi: il giudice verifica la fondatezza e l’ammissibilità della domanda e, nel caso di accoglimento, ordina alla PA di provvedere entro un termine non superiore a 30 giorni; in seguito può, su istanza di parte, emanare il giudizio di ottemperanza e nominare un commissario ad acta.
Egli dovrà accertarsi che la PA abbia provveduto con atti non interlocutori o elusivi . Se non lo ha fatto, egli può agire con pieni poteri. Se la PA ha provveduto, al ricorrente non rimane che impugnare l’atto emanato. E il giudizio decade per carenza di interesse o cessata materia.  Il ricorso è deciso nel merito entro 30 giorni dal deposito dell’istanza; è deciso in camera di consiglio ma con emanazione di una sentenza e non di un’ordinanza (senza fissazione di udienza) e senza chiedere misure cautelari Sono sentiti i difensori che ne fanno richiesta. Il GA può anche effettuare un’istruttoria.

L’ammissibilità e la procedibilità sono fasi delicate, soprattutto nella valutazione dei termini di ricevibilità e dell’esistenza della fattispecie impugnata; si ritiene ancora che il soggetto che vuole agire contro l’inerzia della PA debba provvedere a diffida con un termine non inferiore a 30 giorni. Solo dopo la produzione di questo rifiuto si può proporre ricorso. Legittimato ad agire è l’interessato. Il petitum è l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e quindi dalla violazione di adottare un provvedimento esplicito. Non si estende alla richiesta del privato. Il silenzio è legittimo in sede di richiesta di riesame di un atto inoppugnabile, o la richiesta di annullamento d’ufficio di atti precedenti, anche illegittimi, non essendovi obbligo di autotutela.

L’appello è proponibile entro 30 giorni se notificato, 90 giorni se pubblicato nelle segreterie del tribunale; non sono chiare le conseguenze dell’appello della PA in fase di ottemperanza e nomina del commissario ad acta. A parziale rimedio, il Consiglio di Stato ha l’onere di informare il TAR dell’appello, il quale potrà sospendere la pronuncia della nomina del commissario ad acta, in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato.

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