Il rito nella Legge 241/1990
IL RITO: è celere e simile a quello dell’accesso. E si articola in due fasi: il giudice verifica la fondatezza e l’ammissibilità della domanda e, nel caso di accoglimento, ordina alla PA di provvedere entro un termine non superiore a 30 giorni; in seguito può, su istanza di parte, emanare il giudizio di ottemperanza e nominare un commissario ad acta.
Egli dovrà accertarsi che la PA abbia provveduto con atti non interlocutori o elusivi . Se non lo ha fatto, egli può agire con pieni poteri. Se la PA ha provveduto, al ricorrente non rimane che impugnare l’atto emanato. E il giudizio decade per carenza di interesse o cessata materia. Il ricorso è deciso nel merito entro 30 giorni dal deposito dell’istanza; è deciso in camera di consiglio ma con emanazione di una sentenza e non di un’ordinanza (senza fissazione di udienza) e senza chiedere misure cautelari Sono sentiti i difensori che ne fanno richiesta. Il GA può anche effettuare un’istruttoria.
L’ammissibilità e la procedibilità sono fasi delicate, soprattutto nella valutazione dei termini di ricevibilità e dell’esistenza della fattispecie impugnata; si ritiene ancora che il soggetto che vuole agire contro l’inerzia della PA debba provvedere a diffida con un termine non inferiore a 30 giorni. Solo dopo la produzione di questo rifiuto si può proporre ricorso. Legittimato ad agire è l’interessato. Il petitum è l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e quindi dalla violazione di adottare un provvedimento esplicito. Non si estende alla richiesta del privato. Il silenzio è legittimo in sede di richiesta di riesame di un atto inoppugnabile, o la richiesta di annullamento d’ufficio di atti precedenti, anche illegittimi, non essendovi obbligo di autotutela.
L’appello è proponibile entro 30 giorni se notificato, 90 giorni se pubblicato nelle segreterie del tribunale; non sono chiare le conseguenze dell’appello della PA in fase di ottemperanza e nomina del commissario ad acta. A parziale rimedio, il Consiglio di Stato ha l’onere di informare il TAR dell’appello, il quale potrà sospendere la pronuncia della nomina del commissario ad acta, in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato.
Continua a leggere:
- Successivo: I beni pubblici e la PA
- Precedente: Il silenzio nella legge 241/1990
Dettagli appunto:
- Autore: Luisa Agliassa
- Università: Università degli Studi di Torino
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Amministrativo I
- Docente: Garrone
Altri appunti correlati:
- Diritto Amministrativo
- Tecnologia wireless e servizio pubblico
- Management delle Public Utilities
- Redazione ed Interpretazione degli Atti della Pubblica Amministrazione
- La valutazione della dirigenza: il sistema di valutazione della dirigenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
- Diritto di accesso agli atti. In particolare in materia tributaria
- La firma digitale nella Pubblica Amministrazione. L'esperienza pratica dell'Ussl 9 di Treviso
- L'Intelligenza Artificiale come leva di cambiamento nella Pubblica Amministrazione. Disciplina e strumenti giuridici.
- Appalti pubblici e blockchain: sperimentazioni per l'area interna Nebrodi
- Trasparenza documentale e open government
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.