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La riunione di più cause connesse: L’ART. 40


L’art 40 prevede e disciplina la riunione davanti ad un solo giudice di due o più cause che, proposte originariamente di fronte ad uffici giudiziari diversi, presentano tuttavia punti di connessione tra di loro ne che rendono opportuno il cumulo di fronte ad uno solo ufficio giudiziario. La legge favorisce lo svolgimento del “processo simultaneo” a fini di coordinamento reciproco delle decisioni e di economia di trattazione.
Il fenomeno di cui tratta l’art 40 si può avere solo se sono in gioco più e distinti uffici giudiziari laddove la proposizione di fronte lo stesso ufficio di due cause connesse tra loro dà luogo ad una semplice riunione interna all’ufficio giudiziario.
Il giudice di fronte a cui viene rilevata la connessione con altra causa pronuncia sentenza con cui fissa alle parti un termine perentorio x la riassunzione della causa davanti al giudice preventivamente adito. In questo caso vale la regola della c.d. prevenzione , nel senso dell’attrazione delle controversie successive da parte della causa proposta per prima.
Fa eccezione il caso della “connessione per accessorietà” in cui la causa accessoria va riassunta “davanti al giudice della causa principale”.
La connessione può essere eccepita dalle parti e rilevata anche d’ufficio, ma in ogni caso non oltre la prima udienza.
La riunione presuppone che si adotti un unico rito. La regola generale impone l’adozione del rito originario a scapito dell’eventuale rito speciale adottato per una delle cause. E’ però salva l’ipotesi che, se si trattano di cause di lavoro o di previdenza, il rito del lavoro prevale  sul rito ordinario.
Il comma 6 dell’art 40 regola la connessione tra una causa di competenza del giudice di pace ed una di competenza del tribunale.
a) le cause rientranti nella competenza esclusiva del giudice di pace (comp x materia) possono essere in cumulo con altra causa ad essa connessa, di fronte al tribunale competente a conoscere di quest’ultima, in deroga alla esclusività della competenza del giudice di pace, ma anche che,
b) ove le cause connesse siano state proposte separatamente di fronte ai 2 organi, il giudice di pace deve sempre pronunciare la sentenza sulla connessione a favore del tribunale, anche d’ufficio e senza il limite temporale della prima udienza disposto in via generale del comma 2 dell’art 40.
Come si vede, la legge sancisce un principio di prevalenza del giudice togato (professionale) sul giudice onorario.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Alessandro Remigio
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