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Cause di garanzia


Si ha garanzia propria quando, in virtù di una norma di legge ovvero di una previsione contrattuale, un soggetto sia obbligato a tenere indenne un altro soggetto rispetto ad un determinato accadimento storico.
A sua volta la garanzia propria si distingue in:
a) garanzia formale, quando il garante, oltre a dover tenere indenne il garantito sul piano del diritto civile, ha anche l’obbligo di assumerne la difesa processuale.
b) Garanzia semplice, quando sussiste solo l’obbligo di tenere indenne un soggetto e non anche l’obbligo di assumerne la difesa processuale.
Si ha garanzia impropria quando manca un obbligo di tenere indenne un altro soggetto e sussiste solo una dipendenza meramente fattuale tra la responsabilità del “garante” e del “garantito”. Solitamente si tratta dell’ipotesi di vendite a catena: se il consumatore domanda il risarcimento dei danni al proprio dettagliante asserendo che questi gli ha venduto un prodotto difettoso, quest’ultimo, a sua volta, può “rivalersi” sul grossista e costui, a sua volta, può domandare il risarcimento dei danni al fabbricante.
L’art 32 consente di proporre la domanda di garanzia di fronte al giudice competente per la causa principale, affinché delle due cause si decida in un unico processo (simultaneus processus).
Secondo la giurisprudenza, l’art 32 si applica solo alla garanzia propria. Nel caso di garanzia impropria, il simultaneus processus può realizzarsi solo se causa principale e causa di garanzia appartengono alla competenza dello stesso ufficio giudiziario.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Alessandro Remigio
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