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Le modificazioni della competenza per ragioni di connessione


La sezione 4 del capo 1, tit 1, libro 1 del codice disciplina alcuni importanti tipi di legami che possono sussistere tra due domande proposte di fronte allo stesso giudice.
Il rapporto di accessorietà tra cause.
L’accessorietà, cioè un particolare tipo di connessione tra cause per cui ad una domanda detta “principale” si aggiunge una domanda il cui oggetto può considerarsi “accessorio” rispetto all’oggetto dell’altra. Ad es, sono accessorie le domande tipicamente correlate alla domanda di condanna al capitale. Così:
- la domanda di condanna al pagamento degli interessi,
- la domanda di rimborso delle spese,
-l a domanda di risarcimento dei danni.
Si tratta di domande in sé autonome, ma il cui titolo è inscindibilmente legato a quello della pretesa oggetto della domanda principale.
Le domande accessorie possono essere proposte al giudice territorialmente competente per la causa principale in modo da esser decise nello stesso processo (cumulo oggettivo), ma nel rispetto dei limiti di competenza per valore di questi.
La domanda accessoria potrà essere trattata e decisa da un giudice territorialmente incompetente, ma non da un giudice incompetente per valore.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Alessandro Remigio
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