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Il procedimento


L’istanza di regolamento di competenza si propone alla Corte di cassazione con ricorso sottoscritto dal procuratore. Il ricorso deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dalla sentenza che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell’impugnazione ordinaria nel caso previsto dall’art 43 c2.
La proposizione dell’impugnazione ordinaria non toglie alle parti la facoltà di proporre istanza di regolamento. Se l’istanza di regolamento è proposta prima dell’impugnazione ordinaria, i termini per la proposizione di questa restano sospesi e riprendono a decorrere dalla comunicazione della sentenza che regola la competenza; se è proposta dopo, l’impugnazione ordinaria resta sospesa ai sensi dell’art 48.
La proposizione dell’istanza di regolamento sospende il processo: la sospensione decorre dal giorno in cui è presentata l’istanza al cancelliere di trasmissione del fascicolo alla Corte di cassazione.
Il regolamento è deciso con sentenza che statuisce in via definitiva ed incontestabile sulla competenza.
Il regolamento di competenza non è ammesso nei giudizi davanti ai giudici di pace. Questo vuol dire che la soluzione di pace alle questioni di competenza andrà eventualmente contestata nella forma dell’ordinario regime impugnatorio di cui agli art 339 e 360.
L’inammissibilità riguarda comunque il solo regolamento ad istanza di parte, mentre il regolamento d’ufficio, in caso di conflitto di competenza, può essere richiesto anche dai giudici di pace.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Alessandro Remigio
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