La rilevazione dell’incompetenza
La rilevazione dell’incompetenza incontra limiti temporali abbastanza marcati.
Ai sensi dell’art 38, l’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’art 28, possono essere rilevate non oltre la prima udienza; nel rito del lavoro si tratterà dell’udienza di discussione di cui all’art 420. La parte convenuta e il giudice dovranno rilevare tale eccezione entro questo limite temporale a pena di preclusione.
L’incompetenza per territorio in caso di foro derogabile è invece riservata alla parte e va eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta.
Le questioni sollevate con l’eccezione di incompetenza sono decise “in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall’eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni”.
Esse sono decise inoltre “ai soli fini della competenza”: si tratta cioè di una decisione sommaria che non può pregiudicare il merito della controversia.
Continua a leggere:
- Successivo: I regolamenti di competenza
- Precedente: I fori generali e fori speciali
Dettagli appunto:
-
Autore:
Alessandro Remigio
[Visita la sua tesi: "L'offerta fuori sede di strumenti finanziari"]
[Visita la sua tesi: "Valore delle merci e diritti di licenza"]
- Università: Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara
- Facoltà: Economia
- Docente: Prof. Martino e Prof. U. Pescara
Altri appunti correlati:
- Indagini preliminari, processo e sentenza
- Diritto e logica della prova
- Casi giudiziari - corso di diritto e logica della prova
- Diritto e logica della prova - Epistemologia giuridica
- Diritto processuale penale
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.