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Le questioni di giurisdizione ed il loro regime. l'art. 5


La giurisdizione si determina “con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda”. Rispetto alla giurisdizione e rispetto alla competenza non hanno rilevanza “ i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo”: cosi dispone l’art 5 che fissa il principio per cui, dopo la proposizione della domanda non rileva nè la eventuale modificazione delle relative regole nè l’eventuale verificarsi di fatti che avrebbero reso incompetente o privo di giurisdizione il giudice adito.
Il principio della perpetuatio jurisdictiones viene applicato solo rispetto ai fattori sopravvenuti che sottrarrebbero al giudice la giurisdizione di cui egli era originariamente dotato.

L’eccezione di difetto di giurisdizione
L’eccezione di carenza di giurisdizione del giudice adito può essere sollevata, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del giudizio, limitatamente alla carenza della giurisdizione nei confronti della pubblica amministrazione dei giudici speciali.
Il difetto di giurisdizione nei confronti di giudizi stranieri può invece essere rilevato, in qualunque stato e grado, “soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana”.
L’art 11 legge 218/1995 consente la rilevazione d’ufficio se:
a) il convenuto è contumace
b) se si tratti di azione reale avente ad oggetto beni immobili situati all’estero
c) se la giurisdizione italiana sia esclusa per effetto di norma internazionale.

Il regolamento di giurisdizione
“finchè la causa non sia decisa nel merito in primo grado” l’art 41 consente a ciascuna delle parti di chiedere alle sezioni unite della Corte di cassazione che risolvano in via definitiva le questioni di giurisdizione emerse nel giudizio. Si tratta dell’istituto del regolamento di giurisdizione, mezzo di risoluzione preventiva delle questioni di giurisdizione.
Il regolamento di giurisdizione può essere richiesto finchè non sia intervenuta qualsiasi decisione sulla causa in sede di merito; è pertanto inammissibile il ricorso per regolamento chiesto dopo la sentenza di primo grado che abbia provveduto sulla giurisdizione.
La decisione sulla giurisdizione resa sempre “in ipotesi” , cioè sulla mera possibilità che il giudice accetti positivamente che il diritto invocato sussiste realmente: essa viene quindi valutata sulla prospettazione compiuta dall’attore.
La Corte decide del regolamento con la modalità della “camera di consiglio”; la sentenza determina, quando occorre, quale giudice è munito di giurisdizione sulla causa. Se le sezioni unite della corte di cassazione dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario, le parti debbono riassumere il processo entro il termine perentorio di 6 mesi dalla comunicazione della sentenza.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Alessandro Remigio
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