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La difesa del convenuto. La costituzione e la comparsa di risposta


La costituzione del convenuto è tempestiva quando avviene a norma l’articolo 166 secondo cui deve costituirsi 20 gg prima dell’udienza della comparizione fissata nell’atto di citazione o 20 giorni prima dell’udienza fissata dal giudice.
Questa è la tempistica. Il “come” della costituzione deve avvenire depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa, la copia della notifica della citazione e la procura.
La data di udienza è quella che l’attore ha indicato nell’atto di citazione o quella fissata dal giudice.
Le modalità di costituzione del convenuto è uguale alle modalità di costituzione dell’attore.
La ricezione della notifica della citazione lo legittima a costituirsi come convenuto.
La comparsa di risposta è l’atto con cui il convenuto compare nel processo e che contiene l’esposizione dei fatti, le ragioni della sua difesa, le prove, e le sue conclusioni.
Tuttavia questi elementi vengono inseriti nella comparsa di risposta genericamente inteso come atto, mentre vi sono elementi che devono essere inseriti a pena di decadenza (la chiamata del 3° in causa, le controdomande del convenuto).
Quel che cmq non può mancare nell’atto sono le conclusioni mediante le quali il convenuto stabilisce la propria posizione.

La pluralità di parti: il cumulo e il litisconsorzio facoltativo.
Le sentenze svolgono effetti nei confronti delle parti: “l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato, ha efficacia tra le parti, i loro eredi e aventi causa”.
Si tratta di una norma fondamentale che restringe l’ambito soggettivo dell’efficacia della sentenza: se essa non ci fosse saremmo forse autorizzati a pensare che la sentenza ha efficacia  per tutti.
Questo è il riflesso del principio del contraddittorio: la sentenza non può nuocere a chi non è parte, essa non può nuocere a coloro che non hanno potuto contraddire.
Quando la sentenza deve avere effetti nei confronti di altri soggetti rispetto all’attore e al convenuto, è necessario che queste parti ulteriori o agiscono esse stesse nel processo, ovvero vi siano chiamate: solo in questo modo la sentenza potrà avere effetti nei loro confronti.
L’ingresso di altri parti nel processo può avvenire in vario modo. Molto spesso è affidato alla volontà delle parti; potrebbe talvolta essere affidato alla volontà del terzo. Ci sono poi i casi in cui il processo non può svolgersi se non nei confronti di un numero maggiore di parti.
La prima norma interessante in proposito è l’art 33 (cumulo soggettivo), la forma più semplice di pluralità di parti. E’ l’ipotesi dell’unico attore che propone più domande contro più convenuti.
Con l’art 33 il cumulo è ( oltre che oggettivo) anche soggettivo. L’ipotesi è quella dell’attore che propone più domande, ma contro più soggetti. E’ la forma più elementare di pluralità di parti.
Le cause contro più persone che dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi:”se sono connesse per l’oggetto e per il titolo, possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o di domicilio di una di essere, per essere decise nello stesso processo”. Più convenuti possono quindi essere trascinati da un unico attore nello stesso processo, eventualmente anche in deroga alle norme sulla competenza se c’è una connessione per il titolo o per l’oggetto.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Alessandro Remigio
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