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La rilevanza costituzionale del principio di sussidiarietà, in generale


Alla luce di tali dati, dunque, risulta più facile prendere atto concorrenza che quanto di cruciale potenzialmente innovativo è stato introdotto dalla riforma propriamente ruota, piuttosto che intorno al principio di eguaglianza, intorno ai problemi che pone la ripartizione di compiti e di responsabilità nella specifica materia: cioè, intorno a quanto viene ritenuto espressione del principio di sussidiarietà.
In quanto criterio coordinatore degli interventi stessi di coloro (enti pubblici o soggettività private) in concreto investiti del compito (e della responsabilità) di realizzare la tutela sociale, la sussidiarietà, a rigore, non può essere considerata il tramite necessario per l'ingresso di interessi diversi e ulteriori rispetto a quelli che risultano già dal preesistente catalogo dei diritti sociali garantiti dalla Costituzione.
Peraltro, nel ripartire il compito di protezione e nell'imporre un ordine agli assuntori del compito stesso, quel principio, di fatto, implica, a favore degli interessi delle comunità minori e intermedie, maggiori capacità di espressione e di soddisfazione.
Da più parti e in più occasioni si è osservato che ascendente del principio di sussidiarietà sono agevolmente rinvenibili già nel testo originario della Costituzione; a seguito della sua espressa menzione nel testo novellato dalla legge di riforma, se ne postula, pertanto, una sorta di "rivitalizzazione", tale in sostanza da rendere senz'altro possibile un modello diverso da quello attuale.
Senonché appare assai dubitabile che da quanto di innovativo apportato a proposito di "sussidiarietà" dalla recente riforma costituzionale del 2001 possono ricavarsi argomenti che rafforzino realmente quella risalente e discussa impostazione.

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