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I limiti del principio di sussidiarietà nel testo riformato: sussidiarietà verticale e sussidiarietà orizzontale


Innanzitutto, per ciò che concerne la sussidiarietà verticale, va osservato che, nel regolare la ripartizione tra gli organi di governo federale delle relative attribuzioni, il legislatore del 2001 soltanto per quanto riguarda le funzioni amministrative si rimette all'operatività del principio di sussidiarietà, inteso nella più genuina essenza: cioè, come criterio di autonoma, non predeterminata ripartizione di compiti e responsabilità.
Invece, per quanto riguarda le competenze legislative, la nuova disciplina prevede una ripartizione tipizzata, predeterminata in via cogente.
Con il che, il principio di sussidiarietà inevitabilmente finisce per restare irrigidito ed impoverito.
Ma, anche per quanto riguarda le funzioni amministrative, la considerazione che il riformatore tributa al principio in questione risulta alquanto contenuta, se è vero che questi né finalizzate operatività all'esercizio unitario di quelle funzioni (attualmente "attribuite ai Comuni"), e che, comunque, il rilievo del principio stesso risulta attenuato dal concorso con i principi di "differenziazione e adeguatezza".
Quanto, poi, alla "sussidiarietà orizzontale", va considerato, come prima cosa, che la disposizione dalla quale detta manifestazione del principio di sussidiarietà viene desunta in realtà si limita a stabilire che lo Stato e le altre entità di governo "favoriscono" l'iniziativa dei cittadini singoli associati, e fissa, per altro verso, una condizione ulteriormente limitativa: precisamente, che tale iniziativa "di base" sia "autonoma" e finalizzata ad "attività di interesse generale".
Lo Stato è chiamato ad un duplice, essenziale compito: al "sostegno" delle collettività minori; e, in secondo luogo, ad essere pronto ad intervenire, in ultima istanza, in caso di loro fallanza.
Ma in questo manifestandosi, però, la scelta a favore della perdurante essenzialità del ruolo del governo centrale.
Il principio di sussidiarietà, infine, è espressamente richiamato a proposito dei rapporti tra Governo e organi delle autonomie locali nell'esercizio delle rispettive potestà amministrative.
Anche in tal caso, tuttavia, il principio viene evocato in riferimento ai diversi livelli di governo, e, dunque, in una prospettiva ancora una volta di sussidiarietà verticale.
Ma soprattutto, va rilevato come il principio in questione venga richiamato da detta innovativa disposizione costituzionale in una prospettiva operativa che concettualmente e materialmente ben delimitata, se non "eccezionale": quella dei "poteri sostitutivi".
Si tratta dei poteri che vengono riconosciuti al Governo non già in via generale, a fronte di accertate inadeguatezze del livello di governo inferiore all'assolvimento delle proprie attribuzioni, bensì soltanto in presenza di ben specifiche e tipizzate esigenze o inadempienze di quel livello di governo.
Si può affermare che "la disposizione è posta a presidio di fondamentali esigenze di uguaglianza, sicurezza, legalità, che il mancato o l'illegittimo esercizio delle competenze attribuite, nei precedenti articoli 117 e 118, agli enti sub-statali, potrebbe lasciare insoddisfatte o pregiudicare gravemente".
Dal testo del 2001 appare emergere, in definitiva, un principio di sussidiarietà dai profili alquanto sbiaditi, e che, comunque, ben difficilmente potrebbero essere considerati idonei a sopportare una rinnovata lettura (in chiave appunto di "sussidiarietà") della parte prima della Costituzione: l'impressione è che i termini della questione restino, anche dopo la riforma, tali e quali erano prima, affidati in sostanza alle contingenze politiche e mutevoli, ispiratrici della legislazione ordinaria.

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