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Sussidiarietà e ripartizione degli oggetti di potestà legislativa


Emblematica della problematicità dello stesso profilo "verticale" del principio in questione, quale configurato dal legislatore costituzionale del 2001, va ritenuta la stessa incerta identificabilità delle materie oggetto di ripartizione tra le potestà legislative e regolamentari, rispettivamente, di Stato e regioni, proprio per quanto riguarda la materia della "sicurezza sociale".
Si tratta, prima ancora, di definire gli ambiti delle stesse materie, oggetto dell'attribuzione di competenza legislativa.
Che cosa deve intendersi, alla luce del testo riformato, per "tutela e sicurezza del lavoro" o per "previdenza complementare e integrativa"?
Ed a tali, già di per sé non indifferenti, problemi di identificazione delle materie, strettamente se ne accompagna un altro, anch'esso di particolare rilievo: quello dei limiti diretti e indiretti che la potestà regionale è destinata a subire, all'interno di ciascuna materia che ne é oggetto, in conseguenza e per effetto dell'intreccio di competenze ed inevitabili interferenze tra le stesse materie ripartite.
Soltanto per esemplificare, la potestà legislativa regionale concorrente in materia di "previdenza complementare", oltre a trovare un limite espresso nei "principi fondamentali dello Stato", è destinata a trovare un limite diretto nella riserva alla potestà esclusiva dello Stato di materie con le quali la disciplina della previdenza complementare necessariamente interferisce: "tutela del risparmio e mercati finanziari", "tutela della concorrenza", "perequazione delle risorse finanziarie", "ordinamento civile", "ordinamento e organizzazione dello Stato".
Altrettanto potrebbe assumersi per l'assistenza sociale: pur essendo oggetto di competenza residuale delle regioni, e dunque libera in via di principio dal giogo del concorso di fonti, è comunque destinata a doversi confrontare, oltre che con il principio di riserva alla competenza legislativa esclusiva statale della "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali", con le competenze esclusive statali in materia di "tutela dell'ambiente", "ordine pubblico e sicurezza", "perequazione delle risorse finanziarie", "tutela della salute", "tutela e sicurezza del lavoro", "protezione civile", ecc…
La scelta in concreto adottata nel 2001 è manifestamente foriera di difficoltà non secondarie: direttamente, quanto a governo delle interferenze, ma, inevitabilmente, anche quanto a ripartizione delle responsabilità e, quindi, quanto a concreta realizzazione della stessa sussidiarietà verticale.

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