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L’abbandono di minori o incapaci: l'art. 591(1) c.p.


Art. 591(1) c.p.
“Chiunque abbandona una persona minore degli anni 14, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, di provvedere a e stessa, e della quale abbia la custodia o debba averne cura”

Soggetto attivo: colui che ha la custodia o deve avere cura del soggetto passivo, anche se la norma parla di “chiunque”, in quanto reato proprio.

Presupposto condotta: obbligo di custodia o di cura del soggetto attivo nei confronti del minore o incapace.
La custodia è la sorveglianza diretta e immediata.
La cura comprende le prestazioni protettive verso soggetti con particolari contingenze.
Tale situazione deve fondarsi su uno specifico obbligo giuridico che può trovare fonte nella legge (originario: come per i genitori, i tutori, i maestri, ecc…) o in un contratto (derivativo).

Condotta: consiste in,
- abbandono materiale, lasciare il minore o l’incapace in balia di se stesso o di terzi non in grado di provvedere alla sua cura o custodia.
E’ abbandono materiale sia l’interruzione sia la non costituzione, che l’inadeguata esplicazione della dovuta assistenza;
- abbandono definitivo o temporaneo;
- abbandono totale o parziale;
- abbandono pericoloso, che metta in pericolo i beni giuridici della vita o dell’incolumità individuale del soggetto passivo.
Tale requisito non è espresso ma si ricava interpretando il reato alla luce del principio di offensività.

Soggetto passivo: persona incapace di provvedere a se stessa, perché minore di 14 anni o incapacitato per malattia nel corpo o nella mente o per altra causa.

Bene giuridico: vita e incolumità individuale.

Offesa: la messa in pericolo dei suddetti beni giuridici, reato di pericolo.

Elemento soggettivo: dolo generico,
- coscienza e volontà di abbandonare un soggetto incapace di provvedere a se stesso e del dovere di cura o custodia;
- rappresentazione del pericolo per la vita o l’incolumità dell’abbandonato.
L’errore esclude il dolo e scusa se riguarda:
- l’incapacità del soggetto passivo di provvedere a se stesso;
- l’obbligo di custodia/cura;
- la situazione di pericolo in cui verteranno i beni (l’elemento morte o lesioni non deve essere voluto, altrimenti si ha omicidio doloso o tentato, o lesioni dolose o tentate).

Perfezionamento, momento e luogo in cui i beni giuridici risultano essere in pericolo, il che può avvenire anche in un momento diverso rispetto alla condotta di abbandono materiale.

Tentativo, naturalisticamente possibile (madre che abbandona il figlio subito ritrovato senza che si produca il pericolo per i beni giuridici e non perfezionando, quindi, il reato) ma giuridicamente non configurabile in quanto pericolo di pericolo.

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