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Lesioni colpose


- Lesioni lievi
Devono avere:
malattia non superiore a 40 giorni.
Perseguibile a querela dell’offeso.

- Lesioni gravi
Devono avere i seguenti requisiti:
malattia che abbia messo in pericolo la vita della vittima o che sia di durata superiore a 40 giorni;
malattia che causi un indebolimento, cioè un’apprezzabile diminuzione, permanente di un senso (olfatto, tatto, udito, gusto, vista) o di un organo facente parte di un sistema atto ad espletare una certa funzione organica (respirazione, masticazione, ecc…)
Perseguibile a querela dell’offeso.

- Lesioni gravissime
Devono essere caratterizzate da:
- malattia certamente o probabilmente insanabile;
- perdita definitiva di un senso;
- perdita di un arto (perdita anatomica) o dell’uso di un organo (definitiva e completa) o della capacità di procreare o causante una permanente e grave difficoltà di parlare (cioè alterazione del parlato tale da renderne difficile la comprensione e da limitare la capacità di espressione);
- deformazione o sfregio permanente del viso.
Perseguibile a querela dell’offeso.
Le lesioni colpose gravi e gravissime sono state degradare a reato perseguibile a querela nel 1981, concedendo quasi una “licenza di ferire” in tutti quei numerosi casi di incidenti stradali dove è ovvio e preminente l’interesse pubblico in gioco.

Elemento soggettivo: colpa.

Circostanze aggravanti speciali: le stesse dell’omicidio colposo,
se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale o di quelle sulla prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro.
Per i casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, la giurisprudenza limita l’applicazione dell’aggravante alle sole violazioni delle regole di generica diligenza e prudenza.
Nel caso di lesioni a più persone si applica la pena relativa alla più grave violazione commessa aumentata fino al triplo, ma in ogni caso non superiore a 5 anni di reclusione.

Trattamento sanzionatorio

Lesioni dolose:
- lievissime, punite a querela dell’offeso con reclusione da 3 mesi a 3 anni;
- lievi, punite d’ufficio con reclusione da 3 mesi a 3 anni;
- gravi, punite d’ufficio con reclusione da 3 a 7 anni;
- gravissime, punite d’ufficio con reclusione da 6 a 12 anni;
- aggravate, punite con aumenti di pena da ⅓ alla metà.

Lesioni colpose:
- lievi, punite a querela dell’offeso con reclusione fino a 3 mesi o con multa fino a 309 €;
- gravi, punite a querela dell’offeso con reclusione da 1 a 6 mesi o con multa da 123 € a 619 €;
- gravissime, punite a querela dell’offeso con reclusione da 3 mesi a 2 anni o con multa da 309 € a 1239 €;
- gravi aggravate, punite d’ufficio con reclusione da 2 a 6 mesi o con multa 205 € a 619 €;
- gravissime e aggravate, punite d’ufficio con reclusione da 6 mesi a 2 ani o con multa da 619 € a 1239 €.

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