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Le lesioni personali


Art. 582 c.p. “Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente”
Prima di analizzare questo reato occorre precisare che il codice, agli artt. 582-583 c.p., prevede sette tipi di lesioni personali: lievissime, lievi, gravi, gravissime dolose e lievi, gravi, gravissime colpose.
Queste sette tipologie di lesioni personali non sono semplici circostanze dei una fattispecie-base di lesioni, bensì configurano tutte e sette reati autonomi.
Per quel che riguarda la storia di questo reato si possono suddividere le seguenti tappe:
- nel diritto romano sia le lesioni che le percosse erano ricondotte entro il delitto civile di injuria, il quale poi, in epoche più tardive dell’impero, venne innalzato a delitto penale;
- nel diritto germanico le lesioni assurgono per la prima volta a delitto autonomo;
- in Italia nei secoli XII e XIII sono punite con sanzioni pecuniarie a seconda della gravità, e solo nei secoli XVIII e XIX iniziano ad essere punite col la reclusione.

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