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La fraudolenta mutilazione della propria persona


Art. 642(2) c.p. “Chi, al fine predetto, cagiona a sé stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta dall’infortunio”
Reati, questi, che rientrerebbero senza difficoltà od ostacoli nella fattispecie di truffa, ma in forma tentata (in quanto non si produce il duplice evento danno + profitto).
Proprio per colpire queste speciali ipotesi di truffa tentata con la stessa pena della truffa consumata, sono state introdotte queste due fattispecie, a tutela degli enti assicurativi e degli altri assicurati, che spesso sopportano gli oneri del danno patrimoniale subito dell’ente con aumenti di premi.

Soggetto attivo: reato proprio, “l’assicurato”.

Condotta:
art. 642(1) c.p. può consistere alternativamente in:
- distruggere;
- disperdere;
- deteriorare;
- occultare, cioè celare o rendere irriconoscibile la cosa;
art. 642(2) c.p. consiste nel cagionare a se stesso una lesione personale o nell’aggravare le conseguenze della lesione personale prodotta dall’infortunio.
In entrambi i reati, se la condotta è solo simulata, si avrà truffa comune.

Oggetto materiale:
- art. 642(1) c.p. le cose di proprietà del soggetto attivo e assicurate contro infortuni.
Se la cosa assicurata è altrui si ha truffa e non frode in assicurazioni contro infortuni;
- art. 642(2) c.p. la propria persona.

Evento:
- art. 642(1) c.p. distruzione, dispersione, deterioramento od occultamento della cosa;
- art. 642(2) c.p. procurata lesione personale o il suo aggravamento.

Bene giuridico: patrimonio dell’assicuratore.

Soggetto passivo: assicuratore.

Elemento soggettivo: dolo specifico,
- coscienza e volontà di distruggere, disperdere, deteriorare od occultare la propria cosa o di cagionare a sé stesso una lesione personale o il suo aggravamento;
- fine di conseguire per sé o altri il prezzo dell’assicurazione contro infortuni.
In questi due reati si prescinde dall’ingiustizia del danno, in quanto implicita nella frode assicurativa.

Perfezionamento: momento e luogo del prodursi dell’evento.

Offesa: non è reato di pericolo patrimoniale, ma reato a dolo specifico di offesa patrimoniale, in quanto per la sua perfezione è richiesto che la condotta sia finalizzata al danno patrimoniale e non anche che questo si produca.

Tentativo: naturalisticamente possibile ma giuridicamente non configurabile.

Circostanza aggravante speciale (art. 642(3) c.p.)
se il reo consegue l’intento, cioè il pagamento dell’indennità assicurativa.

Circostanza attenuante speciale:
se il fatto è commesso all’estero ai danni di una compagnia assicuratrice italiana, che operi nel territorio di tale Stato.

Trattamento sanzionatorio:
- semplice, punita d’ufficio con reclusione da 6 mesi a 3 anni e con multa fino a 1032 €;
- aggravata, punita d’ufficio con aumento di pena fino a ⅓;
- attenuata, punita a querela dell’offeso con la pena prevista per il reato semplice.

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