La detenzione di materiale pornografico di minore
Art. 600 quater4 c.p. “Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’art. 600 ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto”
C’è chi critica tale previsione incriminatrice perché la ritiene contraria al principio di offensività, sostenendo che la tutela dei beni giuridici viene troppo anticipata colpendo i fruitori; e chi è favorevole a tale incriminazione considerando questa fattispecie come un reato-ostacolo col quale, riducendo la domanda, si dovrebbe riuscire a diminuire anche l’offerta di materiali pedopornografici.
Soggetto attivo: reato comune, “chiunque”.
Presupposto condotta: il soggetto attivo non deve essere produttore, commerciante, distributore, divulgatore, pubblicizzatore, o cedente: tale reato è residuale di tutti gli altri, e colpisce solo il fruitore finale.
Condotta: reato di mera condotta, può consistere alternativamente in,
- procurarsi materiale pedopornografico;
- disporre del materiale pedopornografico.
Entrambe queste condotte devono però portare al comune fine di detenzione del materiale pedopornografico, come afferma la rubrica dell’articolo.
Infatti la detenzione è il possesso di fatto di una cosa che rende possibile al detentore di usufruirne quando voglia.
Mentre invece il “procurarsi” e il “disporre” sembrano più due modalità con cui giungere alla detenzione: la prima ottenendola da altri (noleggio, acquisto, ecc…), la seconda ottenendola dalla propria attività (auto-produzione).
Per questi motivi la consultazione di materiale pedopornografico di altri esclude la punibilità.
E’ norma a più fattispecie, quindi la realizzazione di entrambe le condotte da parte dello stesso soggetto attivo fa sussistere un unico reato.
Il termine “materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori” ha gli stessi effetti estensivi visti all’art. 600 ter4 c.p. (cioè ivi rientrano anche i filmati non a scopo di lucro).
Bene giuridico: prulioffensività del reato che lede plurimi beni giuridici (intangibilità sessuale, libertà sessuale, dignità umana, personalità individuale).
Soggetto passivo: qualsiasi minore di 18 anni.
Elemento soggettivo: dolo generico,
- coscienza e volontà di acquisire o tenere a propria disposizione materiale pedopornografico;
- consapevolezza che il materiale pornografico riguardi minori di 18 anni e che sia stato prodotto mediante il loro sfruttamento.
Perfezionamento: momento e luogo dell’acquisita disponibilità del materiale pornografico, ottenendolo da altri o producendolo per uso personale.
E’ reato istantaneo e non serve che sia permanente.
Tentativo: configurabile.
Trattamento sanzionatorio: punita d’ufficio con reclusione fino a 3 anni o con multa non inferiore a 1549 €.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Penale II, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: Delitti contro il patrimonio - Delitti contro la persona - Manuale per lo studio della parte speciale del diritto penale
- Autore del libro: Per il manuale Giovanni Flora, per i testi sui diritti Ferrando Mantovani
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