La distribuzione, divulgazione e pubblicizzazione di materiale pornografico di minore
Art. 600 ter3 c.p. “Chiunque, al di fuori delle ipotesi del primo e del secondo comma [dell’art. 600 ter c.p.], con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma”.
E’ un reato contro condotte che perseguono la stessa finalità: alimentare e incrementare il fenomeno pornografico minorile.
Soggetto attivo: reato comune, “chiunque”.
Presupposto condotta: il soggetto attivo deve solo distribuire, divulgare o pubblicizzare il materiale pedopornografico e non anche produrlo o commerciarlo, altrimenti sussisteranno i reati rispettivamente ex art. 600 ter1 c.p. e art. 600 ter2 c.p.
Condotta: reato di mera condotta, che si può realizzare alternativamente con,
- distribuzione, lessicalmente molto simile al commercio, ma l’art. 600 ter c.p. la sanziona più gravemente della cessione (art. 600 ter4 c.p.) e più lievemente del commercio stesso (art. 600 ter2 c.p.).
Quindi per distribuzione deve intendersi l’attività di rifornire di materiale pedopornografico, prelevato da produttori o commercianti, a una pluralità di soggetti non fruitori, ma commercianti o altri distributori, a scopo di lucro; o a una pluralità di soggetti fruitori ma non a scopo di lucro;
- divulgazione, è la diffusione del materiale pedopornografico, attraverso le trasmissioni smaterializzate, ad una pluralità di fruitori senza scopo di lucro;
- pubblicizzazione, è la diffusione di notizie o informazioni su materiali pedopornografici in termini di pubblicità commerciale, cioè rivolta a stimolarne l’acquisto o la fruizione, con destinatari una pluralità di soggetti (sia fruitori, che commercianti, che distributori), con o senza scopo di lucro.
Tutte e tre queste condotte hanno per oggetto materiale pedopornografico (la pubblicizzazione in modo indiretto) e sono indifferenti i mezzi con cui sono realizzate.
L’art. 600 ter3 c.p. è norma a più fattispecie, e qualora lo stesso soggetto attivo realizzi più condotte, si ha sempre un unico reato.
Rispetto alla condotta di distribuzione il reato è necessariamente abituale, in quanto servono più condotte (di questo tipo) affinché il materiale pedopornografico giunga ad una pluralità di destinatari; mentre rispetto alle condotte di divulgazione e pubblicizzazione il reato è solo eventualmente abituale, essendo sufficiente una sola condotta per rivolgerla ad una pluralità di destinatari.
Bene giuridico: prulioffensività del reato che lede plurimi beni giuridici (intangibilità sessuale, libertà sessuale, dignità umana, personalità individuale).
Soggetto passivo: ogni minore di 18 anni.
Elemento soggettivo: dolo generico,
coscienza e volontà di distribuire, divulgare o pubblicizzare materiale pedopornografico.
Perfezionamento:
- distribuzione, momento e luogo in cui la condotta integra il requisito della pluralità dei soggetti destinatari;
- divulgazione e pubblicizzazione, momento e luogo della condotta, cioè quando si offre la possibilità di fruizione, anche se questa concretamente non avviene.
Tentativo: configurabile.
Trattamento sanzionatorio: punita d’ufficio con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 2582 € a 51645 €.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Penale II, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: Delitti contro il patrimonio - Delitti contro la persona - Manuale per lo studio della parte speciale del diritto penale
- Autore del libro: Per il manuale Giovanni Flora, per i testi sui diritti Ferrando Mantovani
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