Il commercio di materiale pornografico di minore
Art. 600 ter2 c.p. “Chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma”.
Soggetto attivo: reato comune, “chiunque”.
Presupposto condotta: il soggetto attivo deve solo commerciare il materiale pedopornografico, non anche produrlo, altrimenti sussiste solo il reato ex art. 600 ter1 c.p.
Condotta: consiste nel fare commercio, sia con modalità tradizionali (vendita del supporto fisico) che con modalità smaterializzate (trasmissione televisiva, telematica o telefonica).
In ogni caso tale condotta deve avere:
- scopo di lucro, insito nel concetto stesso di commercio;
- una pluralità di destinatari fruitori, che nel commercio tradizionale si realizza solo con una condotta abituale, mentre nel commercio smaterializzato è sufficiente anche una sola condotta affinché l’oggetto giunga ad una pluralità di fruitori;
- una sottostante, anche se embrionale, struttura organizzata;
- per oggetto il materiale pedopornografico di cui all’art. 600 ter1 c.p., altrimenti si possono avere altri reati (commerciare video privato di una coppia ricevuto per sbaglio).
Bene giuridico: prulioffensività del reato che lede plurimi beni giuridici (intangibilità sessuale, libertà sessuale, dignità umana, personalità individuale).
Soggetto passivo: ogni minore di 18 anni.
Elemento soggettivo: dolo specifico,
- coscienza e volontà di fare commercio di materiale pornografico minorile;
- fine di lucro, desumibile dal concetto di commercio.
Sussiste tale reato anche a titolo di dolo eventuale, dove il dubbio del commerciante sta nella natura pedopornografica dell’oggetto della condotta.
Qualora, invece, il commerciante non versi nel dubbio, ma nell’errore sull’età dei protagonisti del materiale pornografico, il dolo non sussiste.
Perfezionamento: momento e luogo in cui la condotta ha portato il materiale pornografico a fruizione di più persone (almeno 2).
Tentativo: configurabile (ad esempio l’organizzazione commerciale fermata dopo una sola vendita; se non è una struttura organizzata, invece, sussiste il reato ex art. 600 ter4 c.p.)
Trattamento sanzionatorio: punito d’ufficio con reclusione da 6 a 12 anni e con la multa da 25822 € a 258228 €.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Penale II, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: Delitti contro il patrimonio - Delitti contro la persona - Manuale per lo studio della parte speciale del diritto penale
- Autore del libro: Per il manuale Giovanni Flora, per i testi sui diritti Ferrando Mantovani
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