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Acquisto, alienazione o cessione di schiavi


Art. 602 c.p. “Chiunque, fuori dei casi indicati dall’articolo 601, acquista, aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all’art. 600 [schiavitù o servitù]”
Questo articolo è totalmente assorbito dall’articolo 601 sulla tratta.

Soggetto attivo: reato comune, “chiunque”.

Presupposto condotta: condizione preesistente di schiavitù o servitù del soggetto passivo.

Condotta: consiste nell’acquisto, alienazione o cessione del soggetto passivo.

Bene giuridico: stato di libertà individuale.

Soggetto passivo: schiavo o servo oggetto della condotta.

Offesa: lesione al bene giuridico, reato di danno.

Perfezionamento: momento e luogo della condotta, reato istantaneo.

Tentativo: configurabile.

Elemento soggettivo,
- dolo generico per l’alienazione e la cessione, non ha rilievo il fine;
- dolo specifico per l’acquisto, serve il fine di mantenere la schiavitù.

Circostanze aggravanti speciali:
- se il fatto è commesso ai danni di minore;
- se il fatto è diretto al fine della prostituzione della vittima;
- se il fatto è diretto al fine del prelievo di organi della vittima.

Trattamento sanzionatorio:
- semplice, punito d’ufficio con reclusione da 8 a 20 anni;
- aggravato, punito d’ufficio con aumento di pena da ⅓ alla metà.

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