L’attuale quadro istituzionale del sistema nazionale del trasporto di merci su strada
Rappresenta l’unica modalità di esercizio professionale ed imprenditoriale riconosciuta dall’attuale legislazione, che distingue il trasporto di cose per conto proprio e il trasporto di cose per conto di terzi: per primo, è necessaria l’iscrizione all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, bisogna ottenere l’autorizzazione ecc.
Il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie; il trasporto di cose per conto di terzi è l’attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo, quindi esercitata in modo professionale, e destinataria di precisi obblighi per la sicurezza sociale e per la sicurezza della circolazione stradale.
Al momento della conclusione del contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi, a cura di chi effettua il trasporto, sono annotati nella copia del contratto da consegnare al committente, pena la nullità del contratto stesso, i dati relativi agli estremi dell’attestazione di iscrizione all’Albo e dell’autorizzazione al trasporto per conto di terzi rilasciati dai competenti comitati provinciali dell’albo nazionale degli autotrasportatori di cui alla presente legge (art. 1, legge 27 maggio 1993, n 162), da cui risulti il possesso dei prescritti requisiti di legge.
Le imprese di autotrasporto che stipulano contratti aventi ad oggetto il trasferimento di cose da un luogo ad un altro dietro corrispettivo, per poter legittimamente esercitare tale attività per conto di terzi, devono essere iscritti all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, devono essere strutturate in forma di impresa, con determinati requisiti (onorabilità, adeguata capacità finanziaria, capacità professionale).
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