La responsabilità del vettore per i danni al bagaglio
La responsabilità del vettore per i danni al bagaglio consegnato è presunta, a meno che provi che il danno derivi da vizio proprio del bagaglio stesso; per il bagaglio non consegnato, il vettore risponde qualora il danno derivi da propria colpa o da quella dei suoi dipendenti e preposti.
La responsabilità del vettore per ritardo nel trasporto del bagaglio viene disciplinata nell’art 19, dove viene anche stabilito che il vettore non sarà responsabile per i danni derivanti da ritardo nel caso in cui provi che egli e i suoi dipendenti e preposti abbiano preso tutte le misure che potevano essere adottate per evitare il danno.
La responsabilità per perdita, avaria o ritardo è limitata a 1.000 DSP per passeggero, riferendosi sia al bagaglio consegnato che non; il limite non viene applicato se il passeggero provi che deriva da dolo o condotta temeraria e consapevole del vettore, oppure rilasci una dichiarazione speciale d’interesse alla riconsegna pagando un supplemento di tariffa, quindi il vettore dovrà risarcire il danno fino alla somma dichiarata.
Altro obbligo collegato a quello di informazione è quello di rendere noto in relazione ai servizi di trasporto aerei, il limite applicabile per tale volo alla responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita o danno del bagaglio. Attualmente, è sancito in capo al vettore una responsabilità presunta dei danni derivati dalla mancata esecuzione del trasporto del passeggero o del suo bagaglio, presunzione che può essere superata dalla prova che egli abbia preso tutte le misure necessarie e possibili per evitare il danno, o che fosse impossibile adottarle; il vettore è responsabile del bagaglio fino al momento della riconsegna al passeggero, compreso il periodo in cui il bagaglio sia stato affidato temporaneamente ad un operatore di assistenza a terra o a un altro ausiliario.
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