La responsabilità del vettore per i sinistri alla persona del passeggero
Si è passato da un regime di responsabilità limitata per colpa presunta a uno fondato sulla responsabilità illimitata e tendenzialmente oggettive. Prima il vettore e i suoi dipendenti e preposti potevano liberarsi dalla responsabilità, mentre orasi è elevato il limite di risarcimento fino a 75.000 $ per ogni passeggero in arrivo, in partenza o in sosta sul territorio degli USA, fatta eccezione per la contributory neglicence del viaggiatore.
Il regolamento CEE introduce la responsabilità illimitata del vettore per i sinistri al passeggero (oggettiva fino a 100.000 DSP e soggettiva per colpa presunta oltre i 100.000 DSP), oltre all’obbligo del vettore di pagare una somma di denaro in via immediata ed anticipata a titolo di acconto, somma che doveva essere corrisposta senza indugio e in ogni caso, non oltre i 15 giorni dall’identificazione dell’avente titolo, per fronteggiare le difficoltà economiche immediate. Inoltre, doveva essere proporzionale al fanno subito e non inferiore a 15.000 DSP in caso di morte.
Questo regolamento è stato modificato dal regolamento CE, che sancisce anche a livello internazionale l’introduzione dei principi della responsabilità illimitata e oggettiva, fissata a un massimo di 100.000 DSP, così che il vettore non può limitare o escludere la propria responsabilità, alla condizione che l’evento che ha causato la morte o la lesione, si sia verificato nell’arco di tempo imbarco-sbarco. Il vettore deve fornire la prova che il danno non è dovuto a negligenza, atto illecito o omissioni propria o dei suoi dipendenti e preposti, oppure che il danno è dovuto esclusivamente a negligenza, atto illecito o omissione di terzi, mentre i danni da causa ignota ricadono sempre sul vettore. È sempre prevista la contributory neglicence, viene imposto il pagamento in acconto in favore del danneggiato persona fisica (che non implica ammissione di responsabilità e può essere detratto dal risarcimento definitivo), è applicabile non solo al vettore contrattuale, ma anche al vettore di fatto.
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