L’art. 110 c.p e l'elemento soggettivo
Elemento soggettivo, secondo le regole generali il concorso in delitti è punito solo se in dolo, ossia la partecipazione al reato deve essere consapevole e voluta, ma, in base all’art. 113 c.p., è previsto il concorso in colpa per i reati colposi, cioè situazioni in cui non si vuole la realizzazione del fatto tipico ma si è consapevoli del rapporto di cooperazione tra la nostra e l’altrui condotta, mentre se tale consapevolezza non sussiste si hanno due autonome responsabilità colpose.
Il concorso in contravvenzioni è punibile sia se in dolo che in colpa.
E’, infine, possibile un concorso doloso in un delitto colposo, quando c’è consapevolezza e volontà nel soggetto attivo in concorso, ma non è possibile un concorso colposo in un delitto doloso, casomai si ha una responsabilità colposa autonoma e a se stante rispetto a quella dolosa.
Continua a leggere:
- Successivo: Le conseguenze sanzionatorie delle fattispecie in concorso
- Precedente: L’art. 110 c.p e la condotta di partecipazione
Dettagli appunto:
-
Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto penale I, a.a. 2006/2007
- Titolo del libro: Corso di Diritto Penale
- Autore del libro: Francesco Palazzo
Altri appunti correlati:
- Diritto Penale
- Diritto Penale
- Diritto Penale
- Diritto penale commerciale
- Seminario "Giustizia e Modernità"
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
- La distinzione tra dolo eventuale e colpa con previsione con particolare riferimento al nuovo reato di omicidio stradale
- Riflessioni sulla prevenzione generale
- Idoneità e univocità degli atti nel delitto tentato
- La disciplina del tentativo di reato nel codice penale francese del 1810 e nella codificazione penale austriaca
- La responsabilità penale delle persone giuridiche - la soluzione del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.