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L’art. 110 c.p e la condotta di partecipazione


Il nostro legislatore ha adottato il c.d. modello unitario del concorso, cioè non ha definito a priori quali sono le condotte rilevanti ai fini di una imputazione per concorso in un reato.
La prassi giurisprudenziale e dottrinale è solita a dividere le condotte presenti in un concorso di persone in:
a. condotte autorìa, che sono del tutto o in parte conformi alla fattispecie incriminatrice, come sparare alla vittima;
b. condotte di partecipazione atipica,
- concorso materiale, riguardano la realizzazione materiale del reato e possono attingere tanto alla preparazione quanto alla esecuzione;
- concorso morale, riguardano l’influenzamento psicologico alla commissione del reato e possono sia determinare il proposito criminoso che rafforzarlo.
Per queste condotte si hanno i maggiori problemi relativamente alla rilevanza nel concorso.
Le condotte in concorso materiale rilevanti sono: quelle necessariamente condizionanti,
come il riferire la combinazione della cassaforte ai ladri, quelle incidenti su un elemento essenziale, come il fornire gli strumenti da scasso, e quelle significativamente agevolatrici, come il fare da palo durante la rapina.
Per quel che riguarda le condotte in concorso morale si ritengono rilevanti se contribuiscono alla determinazione della condotta criminosa, mentre se questa non subisce influenza alcuna dalle condotte morali allora esse saranno irrilevanti.
Il reato autonomo in concorso che risulta dalla combinazione dell’art. 110 c.p. con una fattispecie astratta è a condotta libera, e quindi i comportamenti in concorso al reato possono essere tanto attivi quanto omissivi.

Tratto da DIRITTO PENALE: PRINCIPI E DISCIPLINA di Stefano Civitelli
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