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Il concorso di persone


Spesso può accadere che nella realtà concreta i reati vengano consumati da più persone: con c.d. concorso di persone.
Tra le fattispecie astratte ne esistono alcune che prevedono tra i loro elementi essenziali la partecipazione di più persone, come la bigamia o la banda armata, e quindi si parla di concorso necessario di persone.
In altre fattispecie la partecipazione di più soggetti attivi non è richiesta come essenziale ma nella realtà può avvenire, come nell’omicidio o nella rapina, e in questi casi si parla di concorso eventuale di persone.
Il concorso di persone è previsto all’art. 110 c.p.
Questo articolo si combina con uno di parte speciale dando vita al concorso di persone nel reato.
La funzione dell’art. 110 c.p. è duplice: da un lato incrimina condotte, che di per sé sarebbero atipiche, in quanto partecipano alla realizzazione del reato; dall’altro disciplina una forma di responsabilità diversa, e più pericolosa, come quella del concorso tra più condotte tipiche o atipiche.
Sussiste concorso di persone quando l’insieme di tutte le condotte realizza tutti gli elementi essenziali del fatto tipico, e inoltre deve esserci un nesso di collegamento oggettivo e soggettivo tra le condotte dei singoli soggetti agenti.
Può sussistere il concorso in reato tentato con la combinazione 110 c.p. + (56 c.p. + X), ma non il tentato concorso in un reato con la combinazione 56 c.p. + (110 c.p. + X) in quanto non sono punibili gli accordi o le istigazioni per commettere un reato se non sfociano nella commissione dello stesso.

L’art. 110 c.p. definisce una serie di elementi strutturali che devono essere comuni ad ogni fattispecie di concorso.

Tratto da DIRITTO PENALE: PRINCIPI E DISCIPLINA di Stefano Civitelli
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