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Gli elementi oggettivi della struttura del tentativo


1. Univocità della condotta, la condotta deve aver raggiunto un grado di sviluppo tale da renderla univocamente mirata al perseguimento del delitto.
La condotta univoca può essere:
- Condotta tipica, corrisponde integralmente alla previsione della norma incriminatrice ma non è riuscita a produrre l’evento.
- Condotta parzialmente tipica, corrisponde ad una parte della condotta tipica.
- Condotta pre-tipica, non realizza neanche una parte della condotta tipica, ma può ben essere considerata immediatamente antecedente ad essa.
Le condotte ancora a monte sono dette preparatorie e non hanno rilevanza per i tentati delitti, salvo previsione di legge.

2. Idoneità della condotta, la condotta deve avere una capacità causale a produrre l’evento.
L’idoneità si valuta con l’aiuto di cinque parametri:
- Giudizio in concreto, cioè si deve verificare l’idoneità della condotta a produrre l’evento non in generale ma relativamente al caso concreto.
- Giudizio ex ante o dal momento della condotta, si verifica l’idoneità della condotta al momento in cui è stata assunta dal reo e quindi senza tener conto dei successivi fattori che sono intervenuti a impedire l’evento.
- Giudizio causale per mezzo di esperienza, verificare l’idoneità è come verificare un nesso causale tra una condotta e un evento.
Nei reati compiuti si usano leggi scientifiche, nei delitti tentati le regole di comune esperienza.
- Giudizio secondo la base fattuale, si deve tener conto di elementi relativi alla situazione concreta in cui la condotta si realizza.
La giurisprudenza ritiene che si deve tener conto solo di quegli elementi ragionevolmente conoscibili dal soggetto attivo in base alle sue conoscenze: se Tizio avesse sparato a Caio sapendo che egli indossava un giubbotto antiproiettile allora non è responsabile, se invece non ne era a conoscenza allora tale elemento è ininfluente ai fini della responsabilità che continua a sussistere.
- Giudizio in base alle possibilità di realizzazione dell’evento, si ritiene che più il bene giuridico è importante meno sia richiesta una alta percentuale di possibilità di realizzazione dell’evento da parte della condotta per sussistere il delitto tentato, e viceversa.

Tratto da DIRITTO PENALE: PRINCIPI E DISCIPLINA di Stefano Civitelli
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