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Il reato impossibile


L’art. 492 c.p. configura il c.d. reato impossibile per il quale non è possibile la punibilità ma il giudice può applicare la misura di sicurezza della libertà vigilata.
Due sono le fattispecie di reato impossibile:
- Inidoneità della condotta, si riprende la concezione realistica del reato escludendo dalla punibilità quelle azioni che non possono concretamente produrre pregiudizio ai beni giuridici.
- Inesistenza dell’oggetto, impone che nel giudizio di idoneità si tenga conto della base fattuale totale relativamente all’oggetto, cioè se l’oggetto non era presente non può sussistere neanche il delitto tentato.
Non rientra in questa ipotesi la mancanza momentanea dell’oggetto.

Tratto da DIRITTO PENALE: PRINCIPI E DISCIPLINA di Stefano Civitelli
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