La prima udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c.
Costituitesi le parti (o almeno una di esse) in giudizio, designato il giudice istruttore, differito eventualmente la prima udienza ai sensi degli ultimi due commi dell'art. 168 bis c.p.c., si perviene alla prima udienza ex art. 183 c.p.c.
In tale udienza il giudice è innanzitutto tenuto allo svolgimento di talune verifiche assolutamente preliminari.
L'art. 183(1) c.p.c. ne ricorda alcune: in ipotesi di mancata costituzione del convenuto, le verifiche in tema di validità dell'atto di citazione e in tema di nullità della notificazione; le verifiche, da effettuare anche ad avvenuta costituzione del convenuto, in tema di nullità della citazione come atto di esercizio dell'azione, in tema di difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, nonché di vizi di sottoscrizione della citazione o di difesa tecnica.
È da segnalare che, se nessuna delle parti costituite compare alla prima udienza di comparizione, l'art. 181 c.p.c. dispone che il giudice debba fissare una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite; se nessuna delle parti compare neanche alla nuova udienza, è disposta la cancellazione della causa dal ruolo.
La prima udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. dovrebbe assolvere un ruolo fondamentale nel modello di processo ordinario di cognizione.
In estrema sintesi, la prima udienza dovrebbe avere la funzione di consentire la fissazione tendenzialmente definitiva del thema decidendum (domande ed eccezioni) e del thema probandum (fatti controversi o comunque bisognosi di prova).
Nella fase di preparazione il giudice istruttore deve adoperarsi a mettere in luce, liberandolo dalle sovrastrutture create dal livore o dall'inesperienza delle parti, il vero volto della causa.
La pratica dimostra che in tutte le cause, anche in quelle che a primo aspetto si presentano come straordinariamente complicate e difficili, i punti di vero dissidio si riducono a pochi: il giudice istruttore deve per prima cosa eliminare dalla discussione il troppo e il vano e, se non riesce a conciliare le parti su tutti i punti, ridurre la controversia a quelle poche questioni essenziali che hanno veramente bisogno di essere decise".
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale civile (modulo primo), a.a. 2007/2008.
- Titolo del libro: Lezioni di diritto processuale civile
- Autore del libro: Andrea Proto Pisani
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