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Il secondo comma dell'art. 167 c.p.c.


Il secondo comma dispone che nella comparsa di risposta il convenuto "a pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio".
In particolare:
- quanto alle domande riconvenzionali, la comparsa di risposta contenente la domanda riconvenzionale non deve essere notificata all'attore costituito, ma semplicemente depositata in cancelleria.
Ancora, in caso di proposizione di domanda riconvenzionale da parte del convenuto non è previsto alcuno spostamento della data della prima udienza allo scopo di consentire e, ad un tempo, obbligare l'attore a replicare per iscritto nelle stesse forme del convenuto originario alla domanda riconvenzionale; la replica dell'attore alla domanda riconvenzionale può e deve essere effettuata dall'attore nel corso della stessa prima udienza di trattazione "proponendo le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale".
Nulla, infine, l'art. 167 c.p.c. dice circa i limiti di ammissibilità della domanda riconvenzionale ove questa non ecceda la competenza del giudice adito; la giurisprudenza è nel senso di ritenere che la domanda riconvenzionale sia ammissibile anche ove non sia connessa con quella principale ai sensi dell'art. 36 c.p.c., purché sussista un vincolo di collegamento con la domanda principale tale da rendere opportuna la trattazione simultanea;
- l’art. 167 c.p.c. non dice se l'espressione domanda riconvenzionale ricomprende o meno anche le domande di accertamento con autorità di cosa giudicata dei rapporti pregiudiziali ex art. 34 c.p.c.
A mio avviso la domanda ex art. 34 c.p.c. è ricompresa nel più vasto ambito delle domande riconvenzionali;
- quanto alle eccezioni, l'attuale formulazione dell'art. 167(2) c.p.c. è chiarissima nell'assoggettare a decadenza le sole eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.
Per quanto riguarda le eccezioni c.d. di rito, è sufficiente in questa sede ricordare che talune disposizioni specifiche ricollegano alla comparsa di risposta la proponibilità di alcune eccezioni; che altre ricollegano al primo atto difensivo successivo alla costituzione l'ultimo momento utile per proporre alcune eccezioni; altre ancora prevedono che alcune eccezioni debbano essere proposta a pena di decadenza nella prima istanza o difesa successiva all'atto nullo o alla notizia di esso.
Per quanto concerne le eccezioni di merito basti osservare che l’espressione "proporre eccezioni" usata dall'art. 167(2) c.p.c. ricomprende sia l’allegazione del fatto (o fatto-diritto) impeditivo, modificativo, estintivo (ivi compresi i fatti-diritti incompatibili) sia il potere processuale (della sola parte nell'eccezione in senso stretto, anche del giudice nelle eccezioni in senso lato) tramite il quale si fa valere in giudizio la rilevanza giuridica del fatto (o fatto-diritto) allegato: ne segue che la mancanza di preclusioni in ordine alla proposizione delle eccezioni di merito (oltre che di rito) rilevabili d'ufficio, significa possibilità per il convenuto non solo di far valere successivamente alla comparsa di risposta la rilevanza giuridica di fatti operanti ipso iure tempestivamente allegati in sede di comparsa di risposta o tutt’al più di prima udienza, ma anche piena possibilità di allegare i relativi fatti (o fatti-diritti) impeditivi, modificativi, estintivi indipendentemente da qualsiasi preclusione.

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