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Il terzo comma dell'art. 167 c.p.c.


Il terzo comma dispone che il convenuto "se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'art. 269 c.p.c.".
Per la comprensione della disposizione è essenziale la sua integrazione con l'art. 269(2) c.p.c., alla cui stregua: "il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis c.p.c.".
Pertanto, alla chiamata in causa di un terzo su istanza del convenuto non si provvede nel corso della prima udienza ma anticipatamente ad essa.

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