L'interrogatorio libero delle parti
Esaurite le verifiche preliminari relative alla regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, fino al 1° marzo 2006 doveva seguire obbligatoriamente l'interrogatorio libero delle parti.
L'interrogatorio libero delle parti assolve una pluralità di funzioni:
- funzione di chiarificazione della allegazione dei fatti principali posti dall'attore dal convenuto a fondamento delle relative domande ed eccezioni;
- funzione di favorire l'emersione di fatti che siano a fondamento di eccezioni rilevabili d'ufficio non ancora proposte dal convenuto o di fatti costitutivi idonei a fondare in via alternativa o concorrente il diritto fatto valere in giudizio, ma non allegati dall'attore nella citazione;
- funzione di favorire l'emersione di fonti materiale di prova in ordine ai fatti principali e, in loro mancanza, di fatti secondari e relative fonti di prova;
- funzione di favorire la presa di posizione di ciascuna delle parti sui fatti affermati dall'altra, allo scopo di fare emergere ammissioni le quali varranno, a seconda che il processo sia relativo a diritti disponibili o indisponibili, o ad escludere i fatti ammessi dal thema probandum, o come strumenti di conoscenza idonei anche da soli a fondare il convincimento del giudice sull'esistenza dei fatti ammessi;
- richiesta di chiarimenti sulla compatibilità di affermazioni tra loro logicamente incompatibili, e sul sistema complessivo di attacco o di difesa;
- indicazione delle questioni rilevabili d'ufficio ivi comprese le possibili utilizzazioni probatorie delle risultanze dell'interrogatorio libero;
- funzione di favorire la conciliazione della lite;
Le riforme del 2005, abbattendo sulle prassi peggiori, senza valorizzare in modo alcuno invece quelle virtuose, hanno soppresso l'obbligatorietà dell'interrogatorio non formale delle parti nella prima udienza di trattazione.
Da sempre obbligatorio l'interrogatorio non formale è rimasto tale solo in caso di richiesta congiunta delle parti, fermo restando il potere (discrezionale) del giudice di disporre l'interrogatorio in ogni tempo (quindi anche in prima udienza).
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale civile (modulo primo), a.a. 2007/2008.
- Titolo del libro: Lezioni di diritto processuale civile
- Autore del libro: Andrea Proto Pisani
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