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La comparsa di risposta del convenuto


Il contenuto della comparsa di risposta è descritto dall'art. 167 c.p.c.:
Il primo comma prevede che "nella comparsa di risposta a il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti proposti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni".
Tale disposizione delinea le attività difensive del convenuto nel processo, attività solo una parte delle quali deve necessariamente, a pena di decadenza, essere contenuta nella comparsa di risposta: si tratta delle attività indicate nel secondo e terzo comma; le attività difensive ulteriori rispetto a queste ultime possono essere effettuate anche in un momento successivo a quello della comparsa di risposta.
Ciò detto è opportuno precisare:
l'obbligo del convenuto di prendere sin dalla comparsa di risposta "posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda", è obbligo che non è sanzionato in modo alcuno sul piano della decadenza; al convenuto costituitosi sarà infatti possibile nel successivo svolgimento del processo contestare fatti costitutivi affermati dall'attore, rendendoli in tal modo controversi e come tali bisognosi di prova;
nel rito ordinario non trova alcuna sanzione sul piano della decadenza dal relativo potere l'obbligo previsto dall'art. 167(1) c.p.c. di "indicare" sin dalla comparsa di risposta "i mezzi di prova di cui" il convenuto "intende valersi e i documenti che offre in comunicazione".

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