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I diritti oggetto del processo e del giudicato


Secondo l'impostazione tradizionale, abbiamo determinato l'oggetto del processo e del conseguente giudicato sostanziale attraverso gli elementi di identificazione dell'azione.
Tanto è desunto da una serie di disposizioni che indicano nel diritto fatto valere in giudizio l'oggetto della domanda e della tutela giurisdizionale.
Oggetto del processo e del giudicato non sono mai fatti o atti (né tantomeno le norme giuridiche), ma sempre solo diritti: il diritto fatto valere in giudizio tramite la domanda dell'attore.
Tale diritto a sua volta si determina, alla stregua delle norme di diritto sostanziale, sulla base dei tre classici elementi delle personae, del petitum e della causa petendi.
Secondo questa ricostruzione l'oggetto del processo e del giudicato si determinerebbe sulla base della domanda dell'attore: in particolare il diritto fatto valere in giudizio sarebbe individuato nella misura in cui l'indicazione delle parti, della "cosa oggetto della domanda" (o petitum), dei fatti costitutivi (o causa petendi) ed eventualmente anche degli elementi di diritto serve per l'individuazione del diritto fatto valere in giudizio.
Alla stregua di questa ricostruzione, la cosa dedotta in giudizio destinata a divenire al termine del processo cosa giudicata sarebbe solo il diritto affermato dall'attore e mai i fatti costitutivi o, volta a volta, impeditivi, modificativi o estintivi che a livello di fattispecie legale rilevano ai fini dell'esistenza o inesistenza del diritto.

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