Le difese del convenuto: mere difese, eccezioni e domanda riconvenzionale
A fronte dell'atto di citazione o del ricorso che costituiscono i primi atti del processo posti in essere dall'attore, si pone la comparsa di risposta o, secondo una variante meramente terminologica, memoria difensiva, quale primo atto difensivo del convenuto.
Contenuto della comparsa di risposta sono le attività difensive del convenuto.
Limitando l'analisi alle sole difese di merito, si può dire sin d'ora che la strategia difensiva del convenuto può atteggiarsi in vari modi.
Essa in particolare può consistere:
- in un atteggiamento di cosiddetta "mera difesa": a il convenuto si limita a contestare l'esistenza dei fatti costitutivi posti dall'attore a fondamento della sua domanda senza allegare alcun fatto ulteriore a quelli già indicati dall'attore.
Un atteggiamento di questa specie, oltre a lasciare inalterato il diritto fatto valere in giudizio, non allarga neanche il settore dei fatti rilevanti allegati al giudizio; serve solo a rendere controversi, e quindi bisognosi di prova, i fatti costitutivi posti dall'attore a fondamento della propria domanda;
- il secondo atteggiamento difensivo del convenuto può consistere nella proposizione di "eccezioni di merito", cioè nel far valere in giudizio la rilevanza di fatti impeditivi, modificativi e estintivi del diritto fatto valere in giudizio dall'attore.
Un atteggiamento di questo tipo, se lascia inalterato il diritto fatto valere in giudizio dall'attore, allarga il settore dei fatti giuridicamente rilevanti allegati al giudizio che dovranno essere conosciuti dal giudice per pronunciarsi sulla esistenza o no del diritto fatto valere in giudizio.
Le eccezioni di merito si distinguono in due grandi categorie a seconda che siano rilevabili anche d'ufficio (il che costituisce la regola) o siano rilevabili solo ad istanza di parte; esempi della seconda specie sono le eccezioni di prescrizione, di annullamento, di compensazione, di rescissione, di inadempimento; esempi della prima specie sono l'eccezione di adempimento, di novazione, di nullità, ecc…
L'eccezione ha funzione meramente difensiva; essa mira solo a provocare il rigetto della domanda dell'attore; pertanto il giudice dovrà necessariamente pronunciarsi sull'eccezione solo quando intenda accogliere la domanda, non quando ritenga di respingerla ad esempio per difetto di fatto costitutivo;
- il terzo atteggiamento difensivo del convenuto consiste nel proporre domande riconvenzionali incompatibili con l'accoglimento della domanda originaria dell'attore.
La domanda riconvenzionale è domanda a tutti gli effetti e come tale su di essa il giudice (a differenza di quanto si e visto per l'eccezione) dovrà sempre pronunciarsi (anche se rigetti la domanda originaria per un motivo diverso dall'accoglimento della domanda riconvenzionale incompatibile).
Esempi di domande riconvenzionali incompatibili sono la domanda di accertamento del diritto di proprietà a fronte di una domanda originaria di rivendica o di riconsegna del bene locato o dato in comodato; la domanda di risoluzione per inadempimento, di nullità, di annullamento, ecc… a fronte della domanda originaria di esecuzione del contratto, ecc…
È opportuno sin d'ora avvertire che il convenuto può proporre non solo domande riconvenzionali difensive in quanto incompatibili con l'accoglimento della domanda dell'attore, ma anche domande riconvenzionali non aventi funzione difensiva, il cui cumulo nel processo originario si giustifica per altri motivi che saranno a suo tempo esaminati.
Si pensi alla domanda riconvenzionale di pagamento del prezzo del contratto di compravendita a fronte della domanda originaria di consegna del bene;
- è infine da accennare alla possibilità per il convenuto di chiamare in causa terzi, il che molto spesso risponde ad esigenze difensive del convenuto stesso.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale civile (modulo primo), a.a. 2007/2008.
- Titolo del libro: Lezioni di diritto processuale civile
- Autore del libro: Andrea Proto Pisani
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