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Parti, "petitum" e "causa petendi"


È opportuno soffermarsi su questi tre elementi:
- L'individuazione delle parti concerne l'individuazione del soggetto che propone la domanda (attore) e del soggetto contro cui la domanda è proposta (convenuto), nonché dei loro rappresentanti legali o volontari ove si sia alla presenza di incapaci o di rappresentanza processuale volontaria.
- La determinazione della cosa oggetto della domanda coincide con il requisito tradizionalmente indicato come oggetto o petitum: esso consiste nel diritto sostanziale fatto valere in giudizio.
A livello convenzionale può essere utile distinguere un oggetto sostanziale da un oggetto processuale della domanda ed individuare l'oggetto sostanziale nel diritto fatto valere in giudizio e l'oggetto processuale nel contenuto del provvedimento (di mero accertamento, di condanna, ecc…) giurisdizionale richiesto.
- L'indicazione delle ragioni della domanda ovvero l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda coincide con il requisito tradizionalmente indicato con l'espressione titolo o causa petendi.
Volendo esemplificare, nell'azione di rivendica oggetto sostanziale sarà il diritto di proprietà, oggetto processuale il provvedimento di condanna alla restituzione richiesto, e causa petendi uno dei modi di acquisto a titolo originario previsti; nell'azione di divorzio il petitum sarà lo scioglimento del rapporto coniugale e la causa petendi uno di quei fatti indicati nell’art. 3 della l. 898/70.

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