Crisi di cooperazione nel compimento di atti materiali che limitino il godimento del titolare della situazione di vantaggio
Crisi di cooperazione nel compimento di atti materiali ad efficacia istantanea, anche se suscettibili di essere ripetuti nel tempo (passaggio sul fondo altrui), accompagnati o meno dall'affermazione di un diritto sulla res, i quali arrechino turbative o molestie, cioè limitino il godimento del titolare della situazione di vantaggio
In questa ipotesi la situazione muta notevolmente rispetto a quella delle due ipotesi precedentemente esaminate.
In quelle la violazione dell'obbligo si era concretata in un atto ad efficacia permanente, per cui il titolare del diritto poteva riottenere il godimento della res solo attraverso l'intervento giurisdizionale.
Nelle ipotesi ora in esame, invece, l'efficacia istantanea dell'atto in cui si è concretizzata la violazione dell'obbligo, pur avendo a suo tempo limitato il godimento della res, non pone il titolare del diritto nella necessità di rivolgersi all'autorità giurisdizionale per riottenere il godimento della res; in questa ipotesi lo scarto tra utilità garantita dal diritto sostanziale e utilità che il processo riesce ad assicurare fa sì che il processo possa dare al titolare del diritto solo utilità equivalenti (il risarcimento del danno).
Tal che in questa ipotesi l'eliminazione degli effetti della violazione consisterà solo nel risarcimento del danno e la condanna potrà avere per contenuto solo la liquidazione di tale danno; ove, poi, l'obbligato non adempia spontaneamente all'obbligo di pagare le somme di danaro a cui è stato condannato, si potrà mettere in moto l'esecuzione forzata.
L'aspetto interessante di questa ipotesi, però, è dato dal fatto che si è alla presenza di un caso in cui il godimento del titolare della situazione di vantaggio è limitato da un atto ad efficacia istantanea suscettibile di essere ripetuto nel tempo; in un caso di tale genere l'interesse del titolare della situazione di vantaggio consiste non tanto nel domandare all'autorità giudiziaria l'eliminazione degli effetti (mero risarcimento del danno) della violazione già compiuta ed esaurita, ma fondamentalmente nel domandare l'emanazione di provvedimenti giurisdizionali idonei ad impedire che la violazione si ripeta nel futuro.
Il tipo di tutela di cui il titolare del diritto ha bisogno è una tipica forma di tutela preventiva che impedisca il ripetersi della violazione; e ciò si realizza ponendo a contenuto della condanna l'ordine di astenersi in futuro dal ripetere determinati atti in quanto violazione di obblighi non fare (inibitoria) e garantendo l'attuazione di tale condanna attraverso adeguate misure coercitive dirette a premere sulla volontà dell'obbligato.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale civile (modulo primo), a.a. 2007/2008.
- Titolo del libro: Lezioni di diritto processuale civile
- Autore del libro: Andrea Proto Pisani
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