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Considerazioni sui rapporti tra diritto sostanziale e processo


Già dall'esame di questo primo gruppo di ipotesi occasionate da una "crisi di cooperazione" è possibile cominciare a trarre queste conseguenze:
- il processo a cognizione piena se accoppiato unicamente alla successiva esecuzione forzata è in grado di offrire solo una tutela repressiva della violazione già effettuata;
- una tutela di tale genere presuppone sempre uno scarto tra le utilità garantite dal diritto sostanziale e le utilità che il processo riesce a rassicurare;
- questo scarto può essere limitato notevolmente riducendo i tempi della cognizione attraverso il ricorso ai procedimenti sommari;
- questo scarto può essere eliminato solo attraverso forme di tutela che prevengano la violazione stessa;
- l'attuazione del provvedimento di condanna ad astenersi nel futuro dal violare obblighi di non fare può essere garantita solo attraverso la tecnica delle misure coercitive e mai attraverso quella dell'esecuzione forzata;
- l'esecuzione forzata non può mai avere ad oggetto l'attuazione di un obbligo originario di non fare, ma solo l'eliminazione degli effetti (consistenti in obblighi, fungibili, derivati di restituire, di disfare, e/o di pagare somme di denaro) causati dalla violazione dell'obbligo originario.

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