Skip to content

Crisi di cooperazione nella violazione di un obbligo originario


Crisi di cooperazione consistente nella violazione di un obbligo originario (e non derivato dalla violazione di un obbligo di non fare) di consegnare o rilasciare una res oggetto di un diritto reale o personale di godimento (ad esempio l'obbligo del venditore di consegnare il bene al compratore, l'obbligo del conduttore di restituire il bene locato al locatore, ecc…)
In caso di violazione dell'obbligo, attraverso il ricorso al processo a cognizione piena e all'esecuzione forzata per consegna o rilascio effettuata sulla base della sentenza di condanna, il titolare della situazione di vantaggio è in grado di ottenere attraverso il processo "tutto quello e proprio quello" cui aveva diritto in base alla legge sostanziale.
Poiché però il processo a cognizione piena ha un suo tempo necessario, il titolare del diritto potrebbe si ottenere "tutto quello e proprio quello" cui ha diritto, ma solo dopo che sia decorso un lasso di tempo più o meno breve dal giorno in cui suo diritto era divenuto esigibile.
Per cui la necessità di servirsi del processo finirebbe per essere causa di un pregiudizio che potrebbe trovare soddisfazione solo nella forma del risarcimento del danno.
Per ovviare a inconvenienti di simile natura, il nostro e da altri legislatori hanno fatto ricorso principalmente a due specie di tecniche:
- la prima consiste nel consentire che alla esecuzione forzata per consegna o rilascio possa pervenirsi senza avere percorso la via del processo a cognizione piena, ma sulla base di un provvedimento emanato a seguito di un procedimento sommario;
- la seconda consiste nel consentire che, ove l'obbligazione di consegnare o rilasciare sia sottoposta a termine o condizione, il processo a cognizione piena (o il procedimento sommario) possa essere iniziato prima della scadenza del termine o dell'avverarsi della condizione (prima quindi che si sia potuta verificare la violazione dell'obbligo) e sfociare in un provvedimento di condanna in futuro: cioè in un provvedimento che ordini giudizialmente all'obbligato di adempiere la sua obbligazione di consegnare o rilasciare non appena scada il termine o si avveri la condizione; un provvedimento di tale natura non abilita il titolare del diritto ad iniziare immediatamente l'esecuzione forzata, ma lo premi unici di un titolo esecutivo che diverrà azionabile non appena, scaduto il termine o avveratasi la condizione, si sia avuta la violazione, senza dover attendere il tempo, lungo o breve, necessario per la formazione di un titolo esecutivo giudiziale successivamente alla violazione.

Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.