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L’art. 35 c.p.c.


L’art. 35 c.p.c. prevede la figura empirica di pregiudizialità/dipendenza costituita dalla compensazione.
La compensazione è un modo di estinzione dell'obbligazione.
Essa si realizza quando, essendo due persone obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti.
La compensazione è volontaria, legale e giudiziale.
Problematico è dire se la compensazione legale operi ope legis senza alcun atto di volontà delle parti, ovvero solo a seguito dell'intermediazione di un potere sostanziale della parte che intende avvalersene.
Certo è che il giudice non può rilevare d'ufficio l'esistenza di un contro-credito, ma spetta al convenuto eccepire in compensazione il proprio contro-credito.
Sul piano processuale è quindi indubbio che la compensazione è un'eccezione che, secondo quanto disposto dall'art. 112 c.p.c., può essere proposta soltanto dalle parti.
A livello di diritto sostanziale, il fenomeno dell'estinzione per compensazione di due debiti si inquadra perfettamente nello schema della pregiudizialità/dipendenza.
Dal punto di vista processuale l'istituto della compensazione, per un verso, si colloca entro la figura generale di pregiudizialità di cui all'art. 34 c.p.c. e, per altro verso, è espressamente disciplinato dall'art. 35 c.p.c.
L'art. 35 c.p.c. stabilisce che quando il convenuto oppone in compensazione un credito che viene contestato dall'attore e che eccede la competenza per valore del giudice originariamente adito, questi, se la domanda originaria è fondata su un titolo non controverso o facilmente accertabile, può decidere unicamente su questa che deve rimettere le parti davanti al giudice superiore per la decisione relativa alla sola eccezione di compensazione; altrimenti deve rimettere tutta la causa.
Secondo una prassi interpretativa ormai consolidata, l'art. 35 c.p.c. rappresenta un'ipotesi in cui "per legge" è necessario l'accertamento con autorità di cosa giudicata della questione pregiudiziale.
L'art. 35 c.p.c. deroga al generale meccanismo della rimessione dell'intera causa al giudice superiore, ove il credito originario si fondi su un titolo non controverso, cioè non contestato dal convenuto, oppure, se pur controverso, facilmente accertabile; in tal caso, il giudice originariamente adito può decidere la sola domanda dipendente, condannando il convenuto al pagamento del credito originario oggetto di essa (subordinando, se del caso, l'esecuzione della sentenza alla prestazione di una cauzione) che rimettere al giudice superiore la sola causa relativa al contro-credito eccepito in compensazione.
È questo il fenomeno della condanna con riserva di eccezioni: il giudice provvede a condannare immediatamente il convenuto sulla base dell'accertamento dei soli fatti costitutivi, riservando ad una seconda fase del processo l'esame delle eccezioni.
La ratio dell'istituto si rinviene nell'esigenza di apprestare immediata tutela a colui che si afferma titolare di un diritto di credito e che tale è riconosciuto in questa prima fase del processo.
Riprendendo l'analisi dell'art. 35 c.p.c., occorre tenere presente che, con riferimento all'eccezione di compensazione, la giurisprudenza suole distinguere a seconda che credito e contro-credito trovino la loro fonte nello stesso rapporto giuridico oppure siano inerenti a rapporti giuridici diversi.
La giurisprudenza è ferma nel ritenere che nella prima ipotesi il contro credito deve essere eccepita nell'ambito del processo in cui viene fatto valere il credito originario, pena la preclusione definitiva da deducibile, mentre nella seconda ipotesi la mancata deduzione non comporta l'impossibilità per il convenuto di instaurare un successivo e autonomo giudizio nel quale dedurre tale contro-credito.
L'eccezione di compensazione è, dunque, soggetta ad una disciplina tutta particolare, poiché il conto-credito, derivante da un rapporto autonomo, non sottostà al principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, con la conseguenza che credito e contro-credito in relazione di pregiudizialità/dipendenza solo a seguito della proposizione dell'eccezione di compensazione.
L'unico limite alla deducibilità, in un secondo processo, di siffatto diritto è dato dal fatto che il contro-credito non può essere azionato in via di opposizione all'esecuzione.

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