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Connessione per incompatibilità: rapporto di pregiudizialità/dipendenza tra causa principale e causa riconvenzionale


Una terza fattispecie di connessione, anche essa espressamente prevista dall'art. 36 c.p.c., sussiste quando la domanda riconvenzionale dipende dal titolo che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione.
In tale situazione è individuabile un rapporto di pregiudizialità/dipendenza tra causa principale e causa riconvenzionale in quanto il petitum della domanda riconvenzionale di costituisce questione pregiudiziale relativa ad un fatto impeditivo, modificativo, estintivo del diritto oggetto della domanda principale.
Questo schema di connessione si verifica ove il convenuto, anziché limitarsi a sollevare un'eccezione, proponga domanda riconvenzionale avente ad oggetto il fatto-diritto impeditivo, modificativo, estintivo del diritto di cui si afferma titolare l'attore.
La domanda riconvenzionale pregiudiziale rispetto a quella principale costituisce uno sviluppo dell'attività difensiva del convenuto poiché egli, anziché limitarsi a far valere una mera eccezione, propone una domanda giudiziale allo scopo di obbligare il giudice a pronunciarsi in ogni caso sul fatto-diritto impeditivo, modificativo, estintivo.
Al riguardo occorre ricordare che il giudice è obbligato a pronunciarsi su tutte le eccezioni proposte dal convenuto nel solo caso in cui intenda accogliere la domanda.
Da quanto esposto risulta evidente che tra domanda principale e domanda riconvenzionale sussiste un rapporto di incompatibilità in quanto l'accoglimento della seconda preclude al giudice l'accoglimento della prima e viceversa.
Atteso il rapporto di pregiudizialità/dipendenza, sussistono i presupposti per l'applicazione della condanna con riserva di eccezioni ex art. 35 c.p.c. e della rimessione di entrambe le controversie al giudice superiore competente per materia o per valore sulla causa riconvenzionale pregiudiziale ex art. 34 c.p.c., richiamati dall'art. 36 c.p.c.
Rapporto di incompatibilità si verifica anche nell'ipotesi, opposta alla precedente, in cui la domanda principale abbia come petitum un diritto un rapporto che rileva come fatto impeditivo, modificativo, estintivo rispetto alla situazione giuridica dedotta in giudizio dal convenuto con la domanda riconvenzionale.
Nell'ipotesi ora in esame è la domanda riconvenzionale ad essere pregiudicata o dipendente rispetto a quella principale.
La domanda riconvenzionale è dipendente e non pregiudiziale rispetto a quella principale, e quindi non svolge alcuna funzione difensiva.
Per ciò che riguarda la disciplina processuale, non può trovare applicazione l'istituto della condanna con riserva di eccezioni, in quanto l'art. 35 c.p.c. è formulato nel senso di ammettere la condanna soltanto a favore dell'attore che abbia proposto la domanda dipendente.
Il rischio che si formino giudicati praticamente contraddittori in ordine alla medesima situazione sostanziale esclude la separazione di cause.
Infine, si deve considerare l'ipotesi in cui il convenuto si affermi titolare di un diritto autonomo (cioè non legato da nessi di pregiudizialità/dipendenza) ed incompatibile (cioè relativo allo stesso "bene") rispetto al rapporto dedotto in giudizio dall'attore.
La domanda riconvenzionale ha una funzione di difesa ed è connessa con la principale per identità di oggetto, avendo entrambe come petitum il medesimo rapporto giuridico.
Domanda principale e riconvenzionale si pongono in rapporto di incompatibilità reciproca, in quanto l'accoglimento dell'una impone il rigetto dell'altra.
Il pericolo che si formino giudicati praticamente contraddittori esclude che si applichi l'istituto della separazione delle cause.

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