Sospensione per pregiudizialità prevista dall'art. 295 c.p.c.
L'istituto della sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. costituisce lo strumento di coordinamento tra cause connesse per pregiudizialità ogni qual volta non sia possibile la trattazione simultanea.
Tale eventualità si può avere solo quando le due cause, pregiudiziale e dipendente, pendano in diversi gradi di giudizio.
La dipendenza logico-giuridica del contenuto della sentenza sulla causa dipendente dal contenuto della decisione su quella pregiudiziale dà pienamente ragione della preoccupazione del legislatore che, pendente un processo che ha come petitum la causa petendi di altra domanda, la causa dipendente possa venire risolta in maniera non conforme alla sentenza sulla controversia pregiudiziale.
In questo quadro si colloca l'istituto della sospensione necessaria del processo dipendente, quale strumento alternativo al processo simultaneo nel conseguimento di tale obiettivo.
Perciò, ove la trattazione congiunta delle cause è impedita dalla pendenza di ciascuna di esse in diversi gradi di giudizio, l'art. 295 c.p.c. sembra imporre la sospensione del processo dipendente in attesa della definizione della controversia pregiudiziale.
La formulazione generica di tale norma ha contribuito al formarsi di orientamenti profondamente contrastanti circa il suo effettivo ambito di applicazione.
Premesso che dottrina e giurisprudenza sono pressoché unanimi nel ritenere che l'istituto della sospensione si applica soltanto a fronte di fattispecie di connessione per pregiudizialità e di processi fra le stesse parti, la dottrina opera varie ricostruzioni.
Secondo le ricostruzioni "ampie" la sospensione necessaria della causa dipendente, in attesa della definizione della controversia pregiudiziale, deve essere disposta dal giudice e tutte le volte in cui le controversie connesse per pregiudizialità pendono contemporaneamente davanti a giudici diversi.
Tale ricostruzione se, per un verso, garantisce al massimo il valore dell'armonia delle decisioni, per altro verso, può comportare il sacrificio della contrapposta esigenza di effettività della tutela giurisdizionale.
Il punto di partenza delle ricostruzioni "restrittive" del campo di applicazione dell'art. 295 c.p.c. è l'art. 34 c.p.c. che, attribuendo al giudice il potere di conoscere in via incidentale delle questioni pregiudiziali, a meno che per legge o per esplicita domanda di una delle parti non debbano essere conosciute in via principale, fornisce al giudice lo strumento per poter decidere sulla controversia dipendente, senza dover ricorrere alla sospensione necessaria del processo.
Pertanto, secondo tali teorie, la sospensione non trova necessaria applicazione ogni qualvolta pendano contemporaneamente controverse connesse per pregiudizialità, ma solo ove la causa principale inerisca ad una questione pregiudiziale che debba essere conosciuta ex lege con autorità di cosa giudicata.
Questo orientamento, motivato dall'esigenza di salvaguardare il valore dell'effettività della tutela giurisdizionale, sotto il particolare aspetto della ragionevole durata del processo, paga un alto prezzo in punto di coordinamento tra le decisioni.
Contro il provvedimento che dichiari la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. è, oggi, consentito provocare il controllo da parte della Corte di Cassazione tramite l'esperimento del rimedio del regolamento di competenza.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale civile (modulo primo), a.a. 2007/2008.
- Titolo del libro: Lezioni di diritto processuale civile
- Autore del libro: Andrea Proto Pisani
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