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L'art. 36 c.p.c. (connessione per incompatibilità)


L'art. 36 c.p.c. in tema di deroghe ai criteri originari di competenza per favorire il processo simultaneo di cause riconvenzionali e cause principali, applica gli stessi principi a cui si informa la disciplina degli artt. 34 e 35 c.p.c.
Il giudice della causa principale conosce, pertanto, anche di quella riconvenzionale che dipende dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che appartiene già alla causa come mezzo di eccezione, purché non ecceda la competenza per materia o per valore del giudice adito; altrimenti, si attua la rimessione di entrambe le controversie al giudice superiore ex art. 34 c.p.c. sempre che il giudice originariamente adito non abbiano provveduto ad applicare l'istituto della condanna con riserva di eccezioni di cui all'art. 35 c.p.c.
Ai fini dell'indagine circa il contenuto o, sotto diverso profilo, circa il rapporto esistente tra domanda riconvenzionale e domanda principale, occorre rilevare che la norma in esame prevede espressamente soltanto forme di connessione oggettiva.
La giurisprudenza è ferma nel ritenere che il convenuto può proporre domanda riconvenzionale connessa con quella principale anche soltanto per identità di parti.
Ciò premesso, per individuare il legame che unisce domanda principale e riconvenzionale occorre tenere conto dello scopo che il convenuto intende conseguire:
In ipotesi di domanda riconvenzionale connessa con quella originaria per mera identità di parti, il convenuto non fa altro che approfittare dell'instaurazione di un processo per far valere un diritto che egli vanta nei confronti dell'attore originario.
La domanda riconvenzionale non costituisce uno sviluppo dell'attività difensiva del convenuto in quanto con essa egli non contesta la fondatezza della domanda principale.
Analoghe considerazioni valgono per l'ipotesi, espressamente prevista dall'art. 36 c.p.c., in cui la domanda riconvenzionale dipende dal titolo dedotto in giudizio dall'attore, ove questo non sia contestato dal convenuto, ma solo posto a fondamento della sua domanda contro l'attore.
Tra domanda principale e riconvenzionale sussiste connessione per mera identità parziale di causa petendi.
Tale relazione tra le cause rende evidente che, anche in questa ipotesi, l'attività del convenuto non ha carattere difensivo.
Il cumulo processuale è favorito dalla deroga agli originari criteri di competenza per territorio derogabile.
Sono invece inapplicabili gli istituti della condanna con riserva di eccezioni e della rimessione di entrambe le controversie al giudice superiore, previsti dall'art. 36 c.p.c. mediante richiamo agli artt. 34 e 35 c.p.c., poiché entrambi presuppongono un rapporto di pregiudizialità/dipendenza.
La mancata funzione difensiva della riconvenzionale implica che in entrambe le fattispecie suindicate tale domanda si pone in rapporto di compatibilità con la domanda principale, nel senso che l'accoglimento della prima non pregiudica l'accoglimento della seconda.

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