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Problemi processuali


Sebbene nessuna norma disponga al riguardo, è pacifico che il difetto di legittimazione (ordinaria o straordinaria) ad agire costituisce questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
La verifica della legittimazione ordinaria ad agire si effettua sulla base del diritto o rapporto sostanziale così come affermato dall'attore che non dalla sua effettiva esistenza.
Ne segue che, ove il convenuto contesti la titolarità attiva del rapporto ovvero la sua titolarità passiva, si è alla presenza di una questione di merito, relativa all'esistenza o meno del diritto fatto valere in giudizio dall'attore, e non di una questione di rito, relativa all'esistenza o meno del requisito extraformale della legittimazione ordinaria ad agire.
La differenza tra questione di legittimazione e questione sulla titolarità attiva o passiva del diritto ha rilievo pratico: essa infatti incide sulla rilevabilità o non rilevabilità d'ufficio della questione in appello o in Cassazione.
A differenza di quanto ora detto riguardo alla legittimazione ordinaria, la verifica della legittimazione straordinaria va effettuata sulla base dell'accertamento effettivo della titolarità da parte del terzo del diritto dipendente in forza del quale il legislatore lo legittima a dedurre in giudizio il diritto altrui.
Per esigenze di evitare spreco di attività processuale, si ritiene che la sussistenza della legittimazione straordinaria ad agire va verificata sulla base della situazione esistente al momento della decisione e non della proposizione della domanda.

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