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Le c.d. azioni dirette


Ipotesi tutte particolari un di legittimazione straordinaria sono le cosiddette azioni dirette, disciplinate dagli artt. 1676 c.c. (secondo cui "coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso appaltatore"), 148 c.c. (secondo cui in caso di inadempimento del coniuge agli obblighi di contribuzione patrimoniale nell'interesse della prole, si può chiedere al giudice che una quota dei redditi dell'obbligato sia versata direttamente all'altro coniuge), ecc…
Lo schema che ricorre in queste ipotesi può essere così descritto: A, creditore di una somma di denaro nei confronti di B, può chiedere a C, terzo debitore di B, di adempiere direttamente nei suoi confronti.
Ci si deve limitare ad osservare che:
- a seguito della proposizione dell'azione diretta è dedotto in giudizio sia il rapporto A-B, rispetto a cui A è legittimato ordinario, sia il rapporto B-C, rispetto a cui A è legittimato straordinario;
- la domanda di A è diretta ad ottenere il trasferimento coattivo a suo favore del credito che B vanta contro C, e ad un tempo la condanna, sempre a suo favore, di C;
si è alla presenza di una azione cognitiva con funzione esecutivo/satisfattiva: il processo di cognizione non solo accerta l'esistenza dei crediti A-B e B-C, ma assolve anche alla funzione esecutiva di trasferire ad A il credito che B vanta nei confronti di C e di condannare C a pagare ad A;
- a seguito della proposizione della domanda giudiziale si determina a danno di B e C una situazione di indisponibilità molto affine a quella determinata dalla notificazione dell'atto introduttivo dell'espropriazione di crediti.

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