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Legittimazione ad agire ordinaria e straordinaria


La legittimazione ad agire individua il soggetto legittimato a fare valere in giudizio il singolo diritto sostanziale.
È la regola riassuntiva del principio della normale correlazione tra titolarità del diritto sostanziale e titolarità del diritto d'azione.
Questa regola generale trova la sua ratio nel carattere normalmente disponibile dei diritti oggetto del processo civile.
L'essenza della disponibilità o della libertà intrinseca al diritto soggettivo è il potere di esercitare, come non esercitare, il diritto di cui si è titolari.
A fronte di questa regola generale l'art. 81 c.p.c. avverte che la legge può prevedere ipotesi espresse di cosiddetta sostituzione processuale o legittimazione straordinaria, in cui terzi non titolari del diritto sono legittimati a farlo valere nel processo in nome proprio.
È opportuno indicarne la ratio di fondo: se la disponibilità costituisce la ratio della legittimazione ordinaria, il carattere più o meno intenso della indisponibilità di singoli rapporti giuridici privati costituisce la ratio della legittimazione straordinaria; quando l'interesse pubblico generale coinvolto nel rapporto giuridico privato si fa più forte ed assorbente, il legislatore allarga la legittimazione straordinaria "a chiunque vi abbia interesse" o la attribuisce addirittura al pubblico ministero.
Detto questo esaminiamo alcune ipotesi di legittimazione straordinaria:

  • ai sensi dell'art. 2900 c.c. in ipotesi di rischio che il debitore non sia capace di far fronte con il suo patrimonio all'adempimento di tutte le sue obbligazioni, in caso di inerzia del debitore, i creditori sono legittimati disgiuntamente a far valere in giudizio i diritti a contenuto patrimoniale del debitore;
  • ai sensi dell'art. 10122 c.c. usufruttuario è legittimato ad esercitare l'azione confessoria o negatoria servitutis in ordine al fondo, è legittimato cioè a far valere in nome proprio diritti del nudo proprietario;
  • ai sensi dell'art. 1421 c.c. l'azione di nullità del contratto, a differenza dell'azione di annullamento, può essere fatta valere non solo dalle parti del contratto ma anche da chiunque vi abbia interesse.
  • Come negli artt. 1012 e 2900 c.c., anche nell'art. 1421 c.c. la legittimazione straordinaria è attribuita non in generale "al popolo", ma solo a terzi titolari di rapporti giuridicamente dipendenti da quello altrui; a differenza, però, di quanto previsto da norme della specie degli artt. 1012 e 2900 c.c., la titolarità di qualsiasi diritto dipendente legittimerà il terzo dedurre in giudizio il diritto altrui, e non solo la titolarità del diritto dipendente (usufrutto, credito) predeterminato dal legislatore;
  • ai sensi dell'art. 117 c.c. il matrimonio contratto in violazione degli artt. 86, 87 e 88 c.c. può essere impugnato non solo dai coniugi, dagli ascendenti e da chiunque vi abbia un "interesse legittimo e attuale", ma anche dal pubblico ministero.

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