I diversi significati del termine parti
Sotto il termine di parti, nel diritto processuale, si sogliono ricondurre tutti i problemi relativi ai soggetti del processo diversi dal giudice, problemi solo parzialmente corrispondenti a quelli del diritto privato.
Il concetto di parte non è concetto univoco, ma concetto polivalente, in quanto il legislatore ha usato lo stesso termine "parti" con significati diversi ed in norme diverse, ha qualificato volta a volta parti:
- i meri soggetti degli atti processuali; "i soggetti che agiscono o sono chiamati a contraddire in un processo, nell'esercizio di poteri giuridici processuali".
Fra le norme che attribuiscono al termine parti il significato di soggetto degli atti del processo, alcune configurano per la parte la proposizione di un'istanza, altre la costituzione della parte, altre la comparizione, altre infine la proposizione di eccezioni, la richiesta di prove, la precisazione di conclusioni, la rimessione della causa al collegio, la comunicazione di atti del processo, ecc…
Tutte queste norme contro assegnano col termine parti i meri soggetti degli atti del processo, indipendentemente dalla circostanza che essi agiscano in nome proprio o in nome altrui o dal loro coincidere o meno con il titolare della situazione sostanziale oggetto del processo.
Ove si prescinda dal fenomeno dell'intermediazione dei difensori, solo i rappresentanti processuali possono essere soggetti degli atti del processo senza allo stesso tempo essere soggetti o degli effetti del processo o degli effetti della sentenza;
- i soggetti degli effetti del processo; i soggetti titolari di diritti, oneri, obblighi aventi le proprie radici esclusivamente nel processo e non nella titolarità della situazione sostanziale oggetto del processo.
Norme appartenenti a questa seconda categoria sono considerate quelle in tema di responsabilità per le spese e per i danni processuali, quelle in tema di dovere di comportarsi con lealtà e probità, ecc…
Tutte queste norme contro assegnano col termine parti i soggetti degli effetti del processo, cioè soggetti che possono non coincidere sia con i soggetti degli atti del processo di cui si è detto sopra, sia con i soggetti degli effetti della sentenza.
Nell'accezione ora presa in esame, parti sono il rappresentato e non il rappresentante, il sostituto e non il sostituito processuale;
- i soggetti degli effetti della sentenza.
In quest'ultima accezione il significato in cui il termine parti è adoperato dal legislatore è quello di parte in senso sostanziale, cioè di titolare del rapporto dedotto in giudizio soggetto agli effetti della sentenza.
Continua a leggere:
- Successivo: Acquisizione e perdita della qualità di parte
- Precedente: Le c.d. azioni dirette
Dettagli appunto:
-
Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale civile (modulo primo), a.a. 2007/2008.
- Titolo del libro: Lezioni di diritto processuale civile
- Autore del libro: Andrea Proto Pisani
Altri appunti correlati:
- Procedura civile
- Diritto e logica della prova - Epistemologia giuridica
- Diritto processuale penale
- Diritto Privato
- Il processo avente imputati minorenni
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
- La frazionabilità della domanda giudiziale
- I provvedimenti anticipatori di condanna nel processo civile di cognizione
- L'interpretazione giuridica nel contesto mediatico: il caso Amanda Knox
- Sulla tutela dei minori stranieri non accompagnati nell'ottica del diritto internazionale privato e processuale
- Soffocati dal lavoro. Le trasformazioni del lavoro nell'era Covid-19
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.