Skip to content

Il riparto della potestà legislativa dopo la riforma del titolo V della Costituzione


Le norme costituzionali in materia di potestà legislativa previste dal titolo V della Costituzione sono state modificate con la legge costituzionale 3/2001 che ha rafforzato i poteri legislativi delle regioni.
Dopo la riforma del 2001, il nostro resta un ordinamento unitario in cui lo Stato conserva le competenza esclusive in materie cruciali come la politica estera e moneta, difesa e sicurezza…Allo Stato compete la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni riguardanti i diritti civili e sociali, la fissazione di principi fondamentali nelle materia di legislazione concorrente e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario complessivo.
La potestà legislativa è ripartita tra Stato e Regioni. La potestà legislativa regionale assume due connotazioni: è potestà concorrente e potestà residuale.
Nelle materia di legislazione regionale concorrente, la potestà legislativa delle Regioni trova un limite nei “principi fondamentali” fissati da leggi dello Stato (art. 1173). Nella competenza legislativa residuale ricadono le materie che non sono riservate alla competenza esclusiva dello Stato (art. 1174).
a. La competenza legislativa in materia di tributi regionali
L’art. 117, ripartendo la potestà legislativa tra Stato e Regioni, menziona la disciplina del sistema tributario statale, ma non menzione espressamente la disciplina dei tributi regionali e locali. Per la Corte costituzionale ciò significa che tale materia è attribuita alla competenza regionale residuale.
In effetti la disciplina dei tributi regionali è di competenza legislativa regionale non perché residuale ma perché strumentale alle funzioni materiali delle Regioni.
La potestà legislativa regionale in materia tributaria è ammessa dall’art. 23 Cost. che è da coordinare con l’art. 1192 Cost. per cui le Regioni “stabiliscono ed applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanzia pubblica e del sistema tributario”.
In definitiva le Regioni hanno potestà legislativa e possono disciplinare i tributi propri con leggi proprie.
b. La competenza legislativa in materia di tributi locali
In materia di tributi locali non è una riserva espressa a favore dello Stato o delle Regioni, ma solo la riserva di legge prevista dall’art. 23 Cost.
Quindi possono esserci tributi locali creati e disciplinati da leggi statali e tributi locali creati e disciplinati da leggi regionali. In questo senso si è pronuncia la Corte costituzionale affermando che “in astratto si possono concepire situazioni di disciplina normativa su tre livelli (legislativa statale, regionale e regolamentare locale), ma anche su due livelli (statale e locale, regionale e locale)”.
Quindi le Regioni che sono dotate di potestà legislativa, disciplinano i tributi propri con leggi proprie; ma gli enti locali (come i Comuni), che non hanno potestà legislativa, disciplineranno i tributi proprio con i regolamenti sempre nel rispetto della riserva di legge prevista dall’art. 23 Cost.
In altri termini l’art. 119, riconoscendo agli enti locali la potestà di disciplinare i propri tributi, ha dato copertura costituzionale alla potestà regolamentare degli enti sub-regionali in materia tributaria.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Alessandro Remigio
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.